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APPROFONDIMENTI SULLE MODALITA' DI VENDITA MOBILIARE

 

Seguono alcune utili informazioni sulle modalità di vendita MOBILIARI:

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• I bolli sui verbali di vendita mobiliare: nelle aste giudiziarie, l'aggiudicazione è aumentata dei bolli che devono essere apposti sul relativo verbale di vendita. Detto verbale, unitamente alla fattura di acquisto, a sua volta corredata del bollo di quietanza, sancisce il trasferimento della proprietà del bene staggito. Il banditore, all'atto dell'incanto, preannuncia l'importo totale dei bolli da percepirsi all'atto dell'aggiudicazione.
• I diritti I.V.G. nelle aste giudiziarie mobiliari: l'aggiudicazione è aumentata anche dei diritti d'asta, secondo percentuali disposte dal Ministero della Giustizia. Il banditore, all'atto dell'incanto, preannuncia la percentuale da porsi a carico dell'aggiudicatario, specificando che tali emolumenti vanno maggiorati di IVA al 20%. Per maggiori dettagli sulle percentuali secche, vedasi il tariffario allegato al D.M. 109/97 pubblicato nella sezione NORME.
• L'imposta di registro del verbale di vendita mobiliare: nelle vendite giudiziarie con incanto, l'aggiudicazione e' maggiorata dell'imposta di registro sul verbale di vendita, il cui importo va da un minimo di Euro 193,73 (bolli compresi) ad un massimo del 3% sul prezzo di aggiudicazione. In questi casi, l'aggiudicazione non e' maggiorata di IVA. La suddetta imposta non e' dovuta nelle vendite di autoveicoli a privati per effetto dell'articolo 57 comma 1 lett. C n. 2 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare per l'articolo 11 bis. Tale imposta non e' dovuta neanche nei casi di vendita di autoveicoli a commercianti, per effetto dell'articolo 36 comma 10 stesso D. Lgs. Nelle vendite per commissionario, l'imposta non e' dovuta, poiché il verbale di vendita viene redatto in doppio fissato bollato o triplice fattura. Occorre comunque versare l'IVA sull'aggiudicazione, così come in tutti i casi in cui i beni aggiudicati provengono da società o qualora il debitore lo abbia espressamente precisato all'atto del verbale di pignoramento.
• La sospensione della vendita mobiliare: in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria preposta può differire, sospendere o dichiarare estinte le procedure corrispondenti ai rispettivi incanti qui pubblicati. In merito, e' opportuno contattare in anticipo la sede I.V.G. competente, nella considerazione che lo stesso Istituto può apprendere lo slittamento dell'incanto anche nelle sue immediatezze.
• Le tipologie di vendita mobiliare: l'Autorità competente può demandare l'Istituto per le vendite giudiziarie, seguendo due modalità principali: 1. con il sistema dell'incanto (con o senza prezzo minimo). 2. Per mezzo commissionario (in dettaglio vedasi quanto riportato nella rubrica norme, agli articoli 532 e 533 cpc). Gli incanti si possono svolgere presso il luogo dove e' stato eseguito il pignoramento o presso la sala delle aste dell'Istituto sita in Pescara, alla via Pesaro n. 10 (tel. 085.690928). Nelle aste giudiziarie, i beni vengono venduti "visti e piaciuti" e senza garanzia alcuna e/o diritto al recesso.
• La vendita mobiliare per contanti: salvo diversa specifica dell'autorità giudiziaria competente, in Abruzzo, l'aggiudicazione delle aste giudiziarie demandate all'IVG, deve essere pagata prontamente, per intero e per soli contanti. Non si accettano assegni circolari e/o di conto corrente e/o carte di credito, ma solo banconote in Euro. L'importo dell'aggiudicazione, al netto dei diritti IVG e delle spese per bolli ed imposta di registro, deve essere versato tempestivamente su apposito libretto bancario.

NOTA BENE:
- IN ORDINE ALLE SOLE VENDITE MOBILIARI E CON DECORRENZA 01.01.2016, GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 3.000 (TREMILA) SIA PRESSO LA SALA D’ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA, DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI POSSIBILMENTE PRESSO UNO SPORTELLO DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA (B.P.L.S.), RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE”.
- PER GLI ACQUISTI INFERIORI AD EURO 3.000 (TREMILA), IL SALDO DELL’AGGIUDICAZIONE DOVRA’ ESSERE ESEGUITO PER SOLI CONTANTI (BANCONOTE)
- SALVO PARTICOLARI DEROGHE ACCORDATE ESCLUSIVAMENTE CON LA DIREZIONE, I BENI VERRANNO CONSEGNATI IL QUARTO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALL’ASTA.


   

Seguono i testi di alcuni degli articoli del cpc utili nelle vendite MOBILIARI:

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• Art. 521 cpc - "Nomina ed obblighi del custode": non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.
• Art. 532 cpc - "Vendita a mezzo commissionario": il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (Cod. Civ. 1474), la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato (539).
• Art. 533 cpc - "Obblighi del Commissionario": il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto (534; att. 168). Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.
• Art. 534 cpc - "Vendita all'incanto": quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato (att. 159, 168; Cod. Pen. 353, 354). Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
• Art. 535 cpc - "Prezzo base dell'incanto": se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (Cod. Civ. 1474), il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore (68; att. 161), fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
• Art. 537 cpc - "Modo dell'incanto": le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell'incanto si redige processo verbale (126), che si deposita immediatamente nella cancelleria (att. 169).
• Art. 538 cpc - "Nuovo incanto":
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
• Art. 539 cpc - "Vendita o assegnazione di oggetti d'oro e d'argento": gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati (506 e seguenti) per tale valore ai creditori (disp. di att. 162).
• Art. 540 cpc - "Pagamento del prezzo e rivendita": la vendita all'incanto si fa per contanti. Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto (538), a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente (att. 168). La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari (att. 169).
• Art. 579 cpc - "Persone ammesse agli incanti": per quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale (83-2). I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare (571, 583).