|
|
|
|
|
Online: 1 - Visite uniche: 1788941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPROFONDIMENTI SULLE MODALITA' DI
VENDITA MOBILIARE |
|
Seguono
alcune utili informazioni sulle modalità di vendita MOBILIARI: |
^ |
•
I bolli sui verbali di vendita mobiliare:
nelle aste giudiziarie, l'aggiudicazione è aumentata dei bolli che
devono essere apposti sul relativo verbale di vendita. Detto
verbale, unitamente alla fattura di acquisto, a sua volta corredata
del bollo di quietanza, sancisce il trasferimento della proprietà
del bene staggito. Il banditore, all'atto dell'incanto, preannuncia
l'importo totale dei bolli da percepirsi all'atto
dell'aggiudicazione.
• I
diritti I.V.G. nelle aste
giudiziarie mobiliari:
l'aggiudicazione è aumentata anche dei diritti d'asta, secondo percentuali disposte dal
Ministero della Giustizia. Il banditore, all'atto dell'incanto,
preannuncia la percentuale da porsi a carico dell'aggiudicatario,
specificando che tali emolumenti vanno maggiorati di IVA al 20%. Per
maggiori dettagli sulle percentuali secche, vedasi il tariffario
allegato al D.M. 109/97 pubblicato nella sezione NORME.
• L'imposta di registro del verbale di vendita mobiliare: nelle vendite giudiziarie con incanto, l'aggiudicazione e'
maggiorata dell'imposta di registro sul verbale di vendita, il cui
importo va da un minimo di Euro 193,73 (bolli compresi) ad un
massimo del 3% sul prezzo di aggiudicazione. In questi casi,
l'aggiudicazione non e' maggiorata di IVA. La suddetta imposta non
e' dovuta nelle vendite di autoveicoli a privati per effetto
dell'articolo 57 comma 1 lett. C n. 2 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446
ed in particolare per l'articolo 11 bis. Tale imposta non e' dovuta
neanche nei casi di vendita di autoveicoli a commercianti, per
effetto dell'articolo 36 comma 10 stesso D. Lgs. Nelle vendite per
commissionario, l'imposta non e' dovuta, poiché il verbale di
vendita viene redatto in doppio fissato bollato o triplice fattura.
Occorre comunque versare l'IVA sull'aggiudicazione, così come in
tutti i casi in cui i beni aggiudicati provengono da società o
qualora il debitore lo abbia espressamente precisato all'atto del
verbale di pignoramento.
• La sospensione della vendita mobiliare: in qualunque momento, l'Autorità
Giudiziaria preposta può differire, sospendere o dichiarare estinte
le procedure corrispondenti ai rispettivi incanti qui pubblicati. In
merito, e' opportuno contattare in anticipo la sede I.V.G.
competente, nella considerazione che lo stesso Istituto può
apprendere lo slittamento dell'incanto anche nelle sue immediatezze.
• Le tipologie
di vendita mobiliare: l'Autorità competente può demandare
l'Istituto per le vendite giudiziarie, seguendo due modalità
principali: 1. con il sistema dell'incanto (con o senza prezzo
minimo). 2. Per mezzo commissionario (in dettaglio vedasi quanto
riportato nella rubrica norme, agli articoli 532 e 533 cpc). Gli
incanti si possono svolgere presso il luogo dove e' stato eseguito
il pignoramento o presso la sala delle aste dell'Istituto sita in
Pescara, alla via Pesaro n. 10 (tel. 085.690928). Nelle aste
giudiziarie, i beni vengono venduti "visti e piaciuti" e senza
garanzia alcuna e/o diritto al recesso.
• La vendita mobiliare per contanti: salvo diversa specifica dell'autorità
giudiziaria competente, in Abruzzo, l'aggiudicazione delle aste
giudiziarie demandate all'IVG, deve essere pagata prontamente, per
intero e per soli contanti. Non si accettano assegni circolari e/o
di conto corrente e/o carte di credito, ma solo banconote in Euro.
L'importo dell'aggiudicazione, al netto dei diritti IVG e delle
spese per bolli ed imposta di registro, deve essere versato
tempestivamente su apposito libretto bancario.
NOTA BENE:
- IN ORDINE ALLE SOLE VENDITE MOBILIARI E CON DECORRENZA 01.01.2016, GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 3.000 (TREMILA) SIA PRESSO LA SALA D’ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA, DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI POSSIBILMENTE PRESSO UNO SPORTELLO DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA (B.P.L.S.), RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE”.
- PER GLI ACQUISTI INFERIORI AD EURO 3.000 (TREMILA), IL SALDO DELL’AGGIUDICAZIONE DOVRA’ ESSERE ESEGUITO PER SOLI CONTANTI (BANCONOTE)
- SALVO PARTICOLARI DEROGHE ACCORDATE ESCLUSIVAMENTE CON LA DIREZIONE, I BENI VERRANNO CONSEGNATI IL QUARTO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALL’ASTA.
|
|
|
|
Seguono i testi di alcuni degli
articoli del cpc utili nelle vendite
MOBILIARI: |
^ |
• Art. 521 cpc -
"Nomina ed obblighi
del custode":
non possono essere
nominati custode il creditore o il
suo coniuge senza il consenso del
debitore, ne' il debitore o le
persone della sua famiglia che
convivono con lui senza il consenso
del creditore. Il custode
sottoscrive il processo verbale dal
quale risulta la sua nomina. Al fine
della conservazione delle cose
pignorate, l'ufficiale giudiziario
autorizza il custode a lasciarle
nell'immobile appartenente al
debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle cose
pignorate senza l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione e deve
rendere il conto a norma dell'art.
593. Quando e' depositata l'istanza
di vendita il giudice dispone la
sostituzione del custode nominando
l'istituto di cui al primo comma
dell'art. 534 che entro trenta
giorni, previo invio di
comunicazione contenente la data e
l'orario approssimativo
dell'accesso, provvede al trasporto
dei beni pignorati presso la propria
sede o altri locali nella propria
disponibilità. Le persone incaricate
dall'istituto, quando risulta
necessario per apprendere i beni,
possono aprire porte, ripostigli e
recipienti e richiedere l'assistenza
della forza pubblica. Per i beni che
risultano difficilmente
trasportabili con l'impiego dei
mezzi usualmente utilizzati
l'istituto può chiedere di essere
autorizzato a provvedere alla loro
custodia nel luogo in cui si
trovano.
• Art. 532 cpc -
"Vendita a mezzo
commissionario":
il giudice
dell'esecuzione può disporre la
vendita senza incanto o tramite
commissionario dei beni pignorati.
Le cose pignorate devono essere
affidate all'istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro
soggetto specializzato nel settore
di competenza, affinché proceda alla
vendita in qualità di
commissionario. Nello stesso
provvedimento di cui al primo comma
il giudice, dopo aver sentito, se
necessario, uno stimatore dotato di
specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla
peculiarità del bene stesso, fissa
il prezzo minimo della vendita e
l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e può imporre
al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose
risulta da listino di borsa o di mercato (Cod. Civ.
1474), la vendita non può essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato (539).
• Art. 533 cpc - "Obblighi
del Commissionario":
il commissionario non può vendere se non per
contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare
le operazioni di vendita mediante certificato,
fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno
dei quali deve essere consegnato al cancelliere col
prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito
dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la
vendita senza incanto non avvenga nel termine di un
mese dal provvedimento di autorizzazione, il
commissionario, salvo che il termine sia prorogato
su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve
riconsegnare i beni, affinché siano venduti
all'incanto (534; att. 168). Il compenso al
commissionario e' stabilito dal giudice
dell'esecuzione con decreto.
• Art. 534 cpc - "Vendita
all'incanto": quando la vendita deve essere fatta ai pubblici
incanti il giudice dell'esecuzione, col
provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il
giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne
affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale
giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato
(att. 159, 168; Cod. Pen. 353, 354). Nello stesso
provvedimento il giudice dell'esecuzione può
disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal
primo comma dell'art. 490, sia data anche una
pubblicità straordinaria a norma del comma terzo
dello stesso articolo.
• Art. 535 cpc - "Prezzo
base dell'incanto":
se il valore delle cose risulta da listino di borsa
o di mercato (Cod. Civ. 1474), il prezzo base e'
determinato dal minimo del giorno precedente alla
vendita. In ogni altro caso il giudice
dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art.
530, sentito quando occorre uno stimatore (68; att.
161), fissa il prezzo di apertura dell'incanto o
autorizza, se le circostanze lo consigliano, la
vendita al migliore offerente senza determinare il
prezzo minimo.
• Art. 537 cpc - "Modo
dell'incanto":
le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a
lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di
cui all'art. 535. L'aggiudicazione al maggiore
offerente segue quando, dopo una duplice pubblica
enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una
maggiore offerta. Se la vendita non può compiersi
nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno
seguente non festivo. Dell'incanto si redige
processo verbale (126), che si deposita
immediatamente nella cancelleria (att. 169).
• Art. 538 cpc - "Nuovo
incanto":
Quando una cosa messa all’incanto
resta invenduta, il soggetto a cui è
stata affidata l’esecuzione della
vendita fissa un nuovo incanto ad un
prezzo base inferiore di un quinto
rispetto a quello precedente.
• Art. 539 cpc - "Vendita
o assegnazione di oggetti d'oro e
d'argento": gli oggetti d'oro e d'argento non possono in
nessun caso essere venduti per un prezzo
inferiore al valore intrinseco. Se restano
invenduti, sono assegnati (506 e seguenti) per
tale valore ai creditori (disp. di att. 162).
• Art. 540 cpc - "Pagamento
del prezzo e rivendita": la vendita all'incanto si fa per contanti. Se il
prezzo non e' pagato, si procede immediatamente
a nuovo incanto (538), a spese e sotto la
responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente
(att. 168). La somma ricavata dalla vendita e'
immediatamente consegnata al cancelliere per
essere depositata con le forme dei depositi
giudiziari (att. 169).
• Art. 579 cpc - "Persone
ammesse agli incanti":
per quanto e' disposto nell'articolo seguente,
ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare
offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte
personalmente o a mezzo di mandatario munito di
procura speciale (83-2). I procuratori legali
possono fare offerte per persone da nominare (571,
583). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|