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:: CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ::
- Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale -
INCONTRO DI STUDIO -
26 e 28 aprile 2004, n. 1152 |
L’ESECUZIONE FORZATA -
ALLEGATO |
dott. Roberto Fontana
- dr. Claudio Miele
giudice presso il
Tribunale di Monza |
P.S.:
al fine di una migliore comprensione delle problematiche
funzionali sottese alle riflessioni qui svolte
sull’attività del custode giudiziario e sulla vendita senza incanto
si ritiene opportuno aggiungere di seguito il
testo di una relazione su “Le vendite forzate immobiliari e la
ragionevole durata del processo esecutivo": l’esperienza del Tribunale di Monza svolta nell’incontro di studio
del 7/11/2003 organizzato dall’Ufficio del
referenti per la formazione decentrata del Distretto di Trento. |
|
LE VENDITE FORZATE E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL
PROCESSO ESECUTIVO: L’ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI
MONZA. |
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Illustrando in numerosi incontri le prassi nella gestione delle
procedure esecutive
immobiliari elaborate dai tribunali di Bologna e Monza e i risultati
estremamente positivi
ottenuti ci è parso talvolta di cogliere il timore, sia pur non
chiaramente esplicitato, che il
perseguimento di obiettivi di efficienza e quindi l’esercizio dei
poteri del giudice anche
nella prospettiva del risultato finale potesse allontanare il
giudice da una funzione di
garanzia.
La nostra tesi è che la funzione di garanzia possa essere pienamente
attuata solamente in
un quadro di efficienza.
La funzione di garanzia non può essere infatti intesa solo come
assicurazione del
contraddittorio in base a corrette notificazioni e in genere alla
regolarità degli atti ma
investe anche il piano dell’effettività della tutela dei diritti ed
interessi sostanziali che si
vogliono tutelare tramite il processo. Nel processo esecutivo sono
coinvolti il diritto dei
creditori a soddisfare i propri crediti mediante l’espropriazione di
beni del patrimonio del
debitore e il diritto (o quantomeno l’interesse) del debitore a non
subire un sacrificio
patrimoniale maggiore rispetto al valore dei propri debiti. La
tutela delle due posizioni
può essere assicurata solamente tramite un processo esecutivo rapido
che si concluda con
la vendita del bene al normale prezzo di mercato. Quando una
procedura esecutiva, pur
instaurata in forza di un valido titolo e in base a regolari
notifiche, si traduce, come
accade in buona parte degli uffici giudiziari, nella vendita
dell’immobile dopo 5-6 anni
ed a un prezzo inferiore del 30, 40 o 50 per cento rispetto al
valore di mercato non può
certo ritenersi effettivamente attuata la funzione di garanzia del
giudice posto che tramite
il processo si è di fatto verificata una grave lesione dei diritti
sia dei creditori sia del
debitore.
Queste considerazioni, volte ad evidenziare la giuridicità della
prospettiva del risultato
nell’ambito del processo, trovano conferma nella scelta del
legislatore di attribuire al
giudice dell’esecuzione poteri che implicano valutazioni
discrezionali in termini di
opportunità e in una prospettiva essenzialmente gestionale come ad
esempio quelli
inerenti la scelta delle forme di pubblicità o la nomina di un
custode giudiziario. Trattasi
evidentemente di poteri che sono stati attribuiti al giudice in
funzione di garanzia
sostanziale degli interessi coinvolti e che devono essere, per loro
natura, esercitati
secondo un metro sostanzialmente di buona amministrazione in base
alla valutazione di
funzionalità della scelta adottata rispetto alla finalità da
perseguire. Che l’ottica del
legislatore fosse proprio quella di mantenere l’espropriazione
nell’ambito processuale per
assicurare una maggiore tutela sostanziale degli interessi coinvolti
lo si evince
espressamente dalla relazione al re sul codice di procedura civile
nel passaggio in cui si
affermava che la “presenza continua del giudice dell’esecuzione
servirà da una parte a
rendere vani i tentativi fatti a danno del creditore procedente dal
debitore o dai suoi
compari o presta nomi, ma servirà anche a sventare le speculazioni di
certi affaristi delle
espropriazioni che vedono nel processo esecutivo uno strumento per
arricchirsi sulle
miserie altrui” e “deve nello stesso tempo assicurare che i beni di
cui il debitore è
espropriato siano venduti per il loro giusto prezzo, e che non siano
strappati per cifre
irrisorie da chi vuol profittare della sua disavventura per
spogliarlo del patrimonio. Su
questo piano la tutela del creditore onesto e la difesa del debitore
sciagurato coincidono”.
E che la prospettiva dell’efficienza s’imponga al giudice come
parametro fondamentale
nell’esercizio dei propri poteri è oggi definitivamente sancito
dalla recente modifica
dell’art.111 della Costituzione con l’espressa introduzione del
principio della ragionevole
durata del processo.
Il diritto alla ragionevole durata del processo è espressione, con
riferimento al profilo
temporale, di un più generale diritto all’efficienza che trova fonte
anche nell’art. 97 della
Costituzione e, nel caso delle esecuzioni immobiliari, riguarda,
oltre la durata, anche
l’adozione di scelte funzionali ad assicurare la vendita dei beni ad
un giusto prezzo di
mercato. La concretizzazione del principio involge sia i poteri di
organizzazione
dell’ufficio da parte dei dirigenti sia l’esercizio dei poteri
endo processuali da parte di ogni
giudice. Con riferimento a questi ultimi risulta evidente che il
giudice, nel rispetto delle
garanzie previste dal codice, deve compiere quelle scelte che
risultano più funzionali
rispetto all’obbiettivo di una gestione efficiente.
L’efficienza in altri termini non è solo un metro di valutazione
delle scelte organizzative
dell’ufficio ma è, a tutti gli effetti, un parametro interno al
processo.
In questa prospettiva, quindi, modalità di gestione del processo
esecutivo che, in un
contesto di risorse fortemente limitate, implicano lo svolgimento di
attività inutili e
comunque vani allungamenti dei tempi, senza alcunché aggiungere sul
piano delle
garanzie, violano palesemente il precetto giuridico che impone il
perseguimento
dell’efficienza. Emblematica al riguardo è, ad esempio, la prassi,
per nulla prevista dal
codice, di pervenire alla pronuncia dell’ordinanza di vendita
soltanto nella quarta e spesso
quinta udienza (udienza per nominare il perito, udienza per fare
giurare il perito, udienza
per concedere i termini per l’esame della perizia e finalmente
udienza per la pronuncia
dell’ordinanza di vendita) quando invece è possibile nominare
l’esperto e farlo giurare
direttamente davanti al giudice senza comparizione delle parti
(l’incarico all’esperto ex
art. 568 c.p.c. non è infatti riconducibile alla consulenza tecnica
d’ufficio in senso proprio) imponendogli di depositare la perizia e di comunicarla
direttamente a tutte le parti con
congruo anticipo rispetto alla prima udienza (che quindi diventa di
regola l’udienza in cui
si pronuncia l’ordinanza di vendita).
D’altro canto risulta contrastante con il dovere dell’efficienza,
con riferimento
all’obbiettivo di assicurare una vendita del bene rapida ed al suo
pieno valore di mercato,
l’esercizio da parte del giudice del potere di disporre forme di
pubblicità commerciale
senza alcuna attenzione al profilo funzionale e quindi senza
un’adeguata valutazione
dell’efficacia comunicativa delle inserzioni e del rapporto tra
efficacia e costi.
Analogamente contrasta con il dovere dell’efficienza il non farsi
carico nella direzione
della procedura esecutiva del problema fondamentale della visita
dell’immobile da parte
di chi manifesta interesse all’acquisto: solo assicurando ai
potenziali acquirenti la
possibilità di visitare l’immobile è possibile infatti superare la
netta cesura tra vendite
giudiziarie e normale mercato immobiliare evitando così che le prime
siano di fatto
riservate a chi opera in un’ottica speculativa e consentendo la
partecipazione ai comuni
cittadini che, acquistando nella prospettiva di destinare il bene a
propria abitazione, sono
interessati all’acquisto ai normali prezzi di mercato.
Il tema del rapporto tra funzione di garanzia del giudice ed
efficienza meriterebbe ben
altro approfondimento che tuttavia non è possibile sviluppare per
ragioni di tempo. In
questa sede appaiono sufficienti queste brevi considerazioni per
dimostrare che
l’individuazione delle scelte processuali e delle soluzioni
organizzative che andrò
sinteticamente ad illustrare non rappresentano un’attività ultronea
rispetto ai compiti del
giudice dell’esecuzione ma costituiscono un tentativo, sfociato in
risultati indubbiamente
positivi, di concretizzare il dovere del giudice di perseguire
l’obbiettivo dell’efficienza in
un contesto, come quello del processo esecutivo, in cui l’obbiettivo
si specifica non solo
sul piano temporale della durata del processo ma anche sul piano dei
valori dei realizzo
dei beni sul mercato, con conseguente necessità per il giudice di
riflettere e di compiere
delle scelte con riferimento non solo ai meccanismi interni del
processo (ad esempio il
numero delle udienze) ma anche all’interazione con la realtà
extragiudiziaria del mercato
immobiliare. In altri termini il perseguimento dell’efficienza
implica l’assunzione di
parametri di razionalità tecnica che, nel caso di attività
giudiziale sfociante nella
collocazione di beni sul mercato (in sede di procedure esecutive
ordinarie o in sede di
procedure concorsuali), impone la massima attenzione alle effettive
dinamiche del
mercato ed alle esigenze che condizionano l’incontro tra la domanda
e l’offerta, perché se
da queste esigenze si prescinde la conseguenza è che il bene viene
liquidato a condizioni
deteriori in contrasto con il dovere dell’efficienza e con lesione
dei diritti delle parti
coinvolte nel processo. |
|
Le esperienze di tribunali come Bologna e Monza, ma ora di molti
altri tribunali,
dimostrano che è possibile in tempi brevi, con la normativa vigente
e con le pur scarse
risorse attualmente disponibili, modificare radicalmente la
situazione delle procedure
esecutive immobiliari caratterizzata spesso da una sostanziale
paralisi o comunque da
gravi fenomeni di turbativa d’asta e dai tempi lunghi della vendita
degli immobili, che
avviene dopo molti anni dal pignoramento e a prezzi molto inferiori
a quelli di mercato
con grave danno sia per i creditori sia per i debitori esecutati.
Con le nuove prassi nel Tribunale di Monza, partendo da una
situazione, che avrebbe
condotto, entro 5 anni ad una durata media delle procedure esecutive
di circa venti anni,
che vedeva gravi turbative d’asta e oltre l’80% della aste deserte
con la vendita di non
più di 40-50 immobili l’anno (a fronte di oltre 3500 procedure
pendenti e una
sopravvenienza di 600 nuove procedure annue) già nel primo anno –
anno 2000 - si sono
venduti 500 immobili, il 65% delle aste ha avuto esito positivo, il
ricarico medio sui
prezzi base è stato del 22% e le procedure estinte per accordi tra
le parti sono nettamente
aumentate superando le 700. Nel 2002 risulta eliminato tutto
l’arretrato, tanto è che si sono
dovute ridurre le udienze di vendita inizialmente programmate per la
mancanza di
sufficienti immobili da vendere, la percentuale delle aste con esito
positivo è salita al 70%
e il ricarico medio rispetto al prezzo base al 29%. L’effetto
indotto della maggiore
efficienza delle procedure è risultato ancora superiore: le
procedure estinte per accordo tra
le parti rappresentano ben il 63% delle procedure definite, quindi,
quasi il doppio di
quelle concluse per effetto dell’avvenuta espropriazione.
Attualmente la durata delle
procedure esecutive, tra il deposito delle certificazione
ipocatastale e l’effettiva
distribuzione del ricavato, quando non sono i creditori a chiedere
un rallentamento, è
inferiore ai 18 mesi. Il numero delle procedure pendenti è sceso in
soli tre anni,
nonostante la sopravvenienza di 600 procedure all’anno, da ca. 3500
a ca. 1500 mentre, in
assenza delle innovazioni introdotte, oggi supererebbe le 5.000
unità. Va rilevato anche
un notevole aumento degli interventi e questo evidentemente è
l’effetto dei maggiori
valori di realizzo che consente quasi sempre un’ effettiva
partecipazione alla
distribuzione di tutti i creditori e molto spesso anche un la
restituzione al debitore di parte
del ricavato.
Questi dati si possono evincere in modo più chiaro dalle seguenti
tabelle. |
|
Tabelle di raffronto delle vendite immobiliari del Tribunale di
Monza tra l’anno 2000
e gli anni precedenti nei quali non erano state ancora introdotte le
nuove prassi |
NUMERO DI IMMOBILI POSTI IN VENDITA |
1998 |
1999 |
2000 |
280 |
280 |
952 |
Incremento nel numero di immobili posti in vendita rispetto al 1999:
+340% |
NUMERO DI IMMOBILI VENDUTI |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998* |
1999** |
2000 |
43 |
44 |
67 |
41 |
77 |
175 |
498 |
* Negli ultimi mesi del 1998 sono iniziate le pubblicazioni di parte
degli annunci su
Il Corriere della Sera
** Le modifiche nelle prassi sono state introdotte a partire da
settembre 1999 |
Immobili venduti nel 2000 rispetto a quelli venduti nel 1994: +1158% |
IMMOBILI VENDUTI RISPETTO A QUELLI IN VENDITA |
In vendita* |
760 |
Venduti |
498 |
* nelle procedure in cui non è intervenuta sospensione della vendita
a seguito di conversione o accordo tra
le parti |
Percentuale dei lotti venduti rispetto a quelli posti in vendita nel
2000: 65,5% |
NUMERO DI IMMOBILI VENDUTI A SEGUITO DI EFFETTIVA GARA |
Totale lotti
aggiudicati a base d'asta: |
158 |
Totale lotti
aggiudicati a seguito di gara: |
340 |
Percentuale di immobili venduti per i quali si è svolta gara tra più
offerenti: 68,3% |
FASCICOLI ESAURITI (PER VENDITA DI TUTTI I LOTTI O PER
ESTINZIONE) |
Per Vendita di tutti i
Lotti |
Per estinzione |
Totale |
375 |
702 |
1.077 |
Percentuale di fascicoli pendenti al 31 dicembre 1999 esauriti nel
2000: -33,3% |
INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ PER MAGISTRATO |
|
1997 |
2000 |
Immobili Venduti |
41 |
498 |
n. Magistrati |
4* |
3* |
* Nel 2000 i tre magistrati addetti alle esecuzioni immobiliari
erano
destinati prevalentemente alle attività di giudice delegato nelle
procedure
concorsuali, mentre nel 1997 alle attività di giudice in sezione
civile
ordinaria. |
Incremento di lotti venduti per magistrato: +1219%ഊ36 |
|
Tabelle di raffronto delle vendite immobiliari del Tribunale di
Monza negli anni
2000-2001-2002 |
Percentuale lotti venduti |
|
2000 |
2001 |
2002 |
NUMERO
LOTTI IN VENDITA |
760 |
646 |
647 |
NUMERO
LOTTI VENDUTI |
498 |
383 |
454 |
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI |
65,53% |
60,06% |
70,17% |
Percentuale lotti venduti con gara tra più offerenti |
|
2000 |
2001 |
2002 |
NUMERO
LOTTI VENDUTI |
498 |
383 |
454 |
LOTTI VENDUTI CON GARA TRA
PIU' OFFERENTI |
340 |
255 |
319 |
PERCENTUALE LOTTI VENDUTI
CON GARA TRA PIU' OFFERENTI |
68,27% |
65,72% |
70,26% |
Entità dei rilanci |
|
2000 |
2001 |
2002 |
Aste senza
rilanci |
31,73% |
34,28% |
29,74% |
Aste con
rilanci: fino al 10% |
13,45% |
11,08% |
9,69% |
dal 10% al
20% |
9,84% |
7,47% |
7,71% |
dal 20% al
30% |
11,65% |
11,08 |
9,69% |
dal 30% al
50% |
15,26% |
17,01% |
17,18% |
dal 50% al
70% |
8,23% |
9,10% |
10,79% |
oltre il
70% |
9,84% |
10.05% |
15,20% |
|
100% |
100% |
100% |
Incremento degli importi realizzati rispetto ai prezzi a base d’asta |
|
2000 |
2001 |
2002 |
AMMONTARE COMPLESSIVO
DEGLI IMPORTI DI BASE D'ASTA |
96.123.413.200 |
70.587.645.000 |
€ 38.382.449,00 |
REALIZZO
COMPLESSIVO |
117.388.060.000 |
86.406.020.000 |
€ 49.740.025,00 |
INCREMENTI
SULLE BASI D’ASTA |
+ 21.264.646.800 |
+ 15.818.375.000 |
+ €
11.357.576,00 |
INCREMENTI SULLE BASI
D’ASTA |
+22,12% |
+22,41% |
+29,59% |
procedure definite nel periodo 1/1/2000 – 30/3/2003 |
pendenti
al 1/1/2000 |
Sopravvenute nel periodo |
Definite
nel periodo |
pendenti al 30/3/2003 |
3590 |
+ 1902 |
- 4057 |
1435 |
effetto diretto ed effetto indotto della maggiore efficienza delle
procedure esecutive nel
periodo 1/1/2000 – 30/3/2003: |
Procedure definite a
seguito di vendita o
conversione |
36,5 % |
Procedure definite a
seguito d’intervenuti
accordi tra le parti
(estinzioni ex artt. 567,
629 e 631 c.p.c.) |
63,5 % |
durata delle procedure:
analisi delle procedure in cui è stata depositata la documentazione
ipocatastale nel mese di gennaio 2003 |
Numero
procedimenti |
Deposito
documentazione
ipocatastale
Art. 567 c.p.c. |
Data
emissione
provvedimento
art. 569 c.p.c. |
Deposito perizia in
cancelleria e invio
delle copie a mezzo
fax o posta ai
creditori e debitore |
Data udienza
per pronuncia
ordinanza di
vendita e
nomina custode
giudiziario |
Data di
vendita
prevista |
Data prevista
per
approvazione
progetto di
distribuzione |
33 |
gennaio
2003 |
30 gennaio
2003 |
aprile
2003 |
maggio
2003 |
settembre
2003 |
gennaio
2004 |
analisi delle prime 100 procedure in cui è stata depositata la
documentazione ipocatastale nel giugno 2001. |
Numero
procedimenti |
Deposito
documentazione
ipocatastale
art. 567 cpc |
Data
emissione
provvedimento
art. 569 c.p.c. |
Deposito perizia in
cancelleria e invio
delle copie a mezzo
fax o posta ai
creditori e debitore |
Data udienza per
pronuncia
ordinanza di
vendita e nomina
custode giudiziario |
Stato delle procedure nel mese
di ottobre 2002 |
100 |
Giu/2001 |
30 Giu/2001 |
Nov/Dic 2001 |
Genn/2002 |
· N. 33 Estinte a seguito
di rinuncia
· N. 37 “congelate” per
accordo tra creditori e
debitore o in cui è in corso
la conversione;
· N. 30 in cui è stata
eseguita la vendita ed
approvato o in corso di
approvazione il progetto
di distribuzione . |
In un prospettiva generale questi dati del Tribunale di Monza sono
molto significativi sia
perché il Tribunale di Monza è un ufficio di medio-grandi dimensioni
con un bacino di
oltre 1.200.0000 persone sia, soprattutto, perché i dati esposti
risultano coincidenti con
quelli del Tribunale di Bologna. Questo dimostra che i risultati non
sono la conseguenza
di peculiarità socio-economiche della realtà dell’hinterland
milanese ma sono il frutto di
una metodologia condivisa dai magistrati dei due uffici. Qualcuno
potrebbe però pensare
che comunque si tratta di realtà accomunate dall’essere inserite in
aree particolarmente
sviluppate di regioni settentrionali . Ma al riguardo si deve
osservare che in tribunali
confinanti con quello di Monza ancora oggi l’80-90% delle aste vanno
deserte e la media
durata delle procedure è notevolmente superiore ai 5 anni e che
all’opposto in tribunali
siti in province del meridione, dopo l’adozione di prassi analoghe a
quelle di Bologna e
Monza (recentemente ad esempio i tribunali di Brindisi, Lecce e
Patti), si ottengono
risultati che, anche in termini statistici, si stanno rapidamente
avvicinando a quelli ora
esposti.
Questi risultati non dipendono pertanto, se non in minima parte, dal
contesto economico
(che semmai incide sui valori del mercato immobiliare e quindi sui
valori di realizzo in
termini assoluti).
E neppure dipendono dalle strutture e dal personale a disposizione
dell’ufficio, per quanto
carenti esse possano essere: ciò perché prassi, come quelle
sperimentate a Monza
prevedono e comportano un recupero di risorse tramite la
eliminazione di attività non
necessarie e un’ ampia delega di attività a soggetti terzi, delega
che produce un
corrispondente sgravio di lavoro per la cancelleria e che consente
quindi di trattare un
maggior numero di processi a parità di strutture.
Il Tribunale di Monza ha infatti instaurato le nuove prassi con soli
tre magistrati, - che,
peraltro, si occupavano principalmente della gestione delle
procedure fallimentari (con
circa 500 fallimenti a testa) e facevano parte anche della sezione
stralcio - e con quattro
addetti alla cancelleria esecuzioni immobiliari: pur con forze così
limitate è stato
possibile in un solo anno, tramite l’eliminazione di attività
inutili e la valorizzazione di
varie figure di ausiliario, far redigere circa mille perizie di
stima, pronunciare circa mille ordinanze di vendita, svolgere 760 aste, vendere 500 immobili,
emettere 500 decreti di
trasferimento e, infine, redigere, approvare ed eseguire i
conseguenti progetti di
distribuzione. |
|
3. LE NUOVE PRASSI PER UN PROCESSO ESECUTIVO EFFICIENTE:
INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DELLA CRISI DELLE PROCEDURE
ESECUTIVE IMMOBILIARI. |
^ |
Per un’illustrazione puntuale della prassi elaborata dai giudici
dell’esecuzione del
Tribunale di Monza si rinvia all’articolo “Sintesi delle peculiarità
nelle prassi delle
vendite immobiliari nel tribunale di Monza”, pubblicato nella
Rivista dell’Esecuzione
Forzata n. 4/2001, unitamente ad un intervento del prof. Avv.
Achille Saletti, Ordinario di
Diritto dell’Esecuzione Civile nell’Università degli Studi di
Milano, che sottolinea la
rispondenza di tale prassi alle previsioni del codice di procedura
civile.
In questa sede si possono focalizzare soltanto i profili essenziali.
Punto di partenza dell’elaborazione delle nuove prassi è stata una
riflessione, condotta
insieme dai magistrati e dagli avvocati più interessati alla
materia, sulle cause della crisi
delle procedure esecutive immobiliari.
Ad un primo esame, questa crisi appare inspiegabile secondo le leggi
che regolano il
mercato: un soggetto che colloca sul mercato un bene che risponde ad
una domanda
diffusa, ad un prezzo concorrenziale, offrendo le massime garanzie
quanto al rischio di
evizione o di revocatorie, senza far pagare oneri di intermediazione
deve trovare, secondo
le normali dinamiche del mercato, un’ampia platea d’interessati
all’acquisto. Nel caso
delle esecuzioni immobiliari invece, pur presentando esse tutte le
caratteristiche della
fattispecie descritta, la regola è che i beni si vendano soltanto
dopo molti anni a prezzo
notevolmente inferiore ai valori di mercato.
Muovendo da questo paradosso, si è pervenuti alla conclusione che
tre sono le principali
cause dell’inefficienza delle procedure esecutive immobiliari:
a) l’assenza dei cittadini nelle aste ossia l’isolamento delle
vendite giudiziarie rispetto al
normale mercato immobiliare con la conseguenza del susseguirsi di
aste deserte;
b) la circostanza che si pongono in vendita in un numero
significativo di procedure
quote indivise;ഊ39
c) l’appesantimento delle procedure con attività inutili che ne
allungano ulteriormente i
tempi. |
3.1. L’assenza dei cittadini alle aste: |
Affinché il processo esecutivo risulti efficiente occorre che sfoci
nella vendita del bene
pignorato nei tempi più brevi possibili, al prezzo non inferiore a
quello di mercato, con il
minor costo possibile.
Perché ciò accada occorre assicurare la più ampia partecipazione dei
comuni cittadini
alle aste. Occorre in altri termini che le vendite giudiziarie non
rappresentino una realtà
sostanzialmente separata rispetto al normale mercato immobiliare.
Nella maggior parte dei tribunali la situazione, sotto tale profilo,
è disastrosa.
Le vendite immobiliari sono in genere appannaggio di pochi
speculatori che hanno
interesse ad acquistare ad un prezzo fortemente ridotto rispetto al
reale valore e sono
peraltro privi della capacità economica di assorbire tutti gli
immobili posti in vendita da
un tribunale anche di piccole dimensioni. In questo contesto è
frequentissimo che gli
operatori abituali delle aste concludano tra loro accordi illeciti
per mandare ripetutamente
deserte le aste ed ottenere una drastica riduzione dei prezzi di
vendita o che, nel caso di
presentazione di offerte da parte di comuni cittadini, cerchino di
indurli a ritirarsi oppure
chiedano loro delle tangenti con la minaccia di rilanci strumentali
o della riapertura della
gara mediante l’offerta dell’aumento del sesto prevista per la
vendita con incanto.
Il risultato è che la realtà delle aste giudiziarie è comunemente
percepita come fortemente
inquinata da condotte illecite, i cittadini sono scoraggiati dal
parteciparvi e che, con il
susseguirsi di aste deserte più o meno “pilotate”, si perviene alla
vendita dei beni
pignorati dopo molti anni a prezzi di regola molto inferiori (40 o
anche 50%) al loro
valore di mercato e che una parte dei beni rimane addirittura
invenduta nonostante risulti
offerta a prezzo vile.
La situazione si modifica completamente quando si assicura un’ampia
partecipazione con
il pieno inserimento delle vendite giudiziarie nel normale mercato
immobiliare in quanto
il comune cittadino che acquista l’immobile per destinarlo a propria
abitazione è
disponibile a pagare il pieno prezzo di mercato e talvolta, se ha un
particolare interesse
(ad esempio per la vicinanza con il luogo di lavoro o con
l’abitazione di un familiare o
per particolari caratteristiche del bene), anche un prezzo superiore
e il mercato è in grado
di assorbire rapidamente tutti gli immobili posti in vendita
(quantomeno quelli ad uso
abitativo siti nelle aree urbane o comunque nei centri maggiori). |
3.2 Le cause dell’assenza dei cittadini dalle aste: |
Per evitare che le aste giudiziarie siano appannaggio di pochi
speculatori con tutti i
conseguenti effetti degenerativi occorre individuare puntualmente i
fattori che ostacolano
la partecipazione del comune cittadino al fine della loro rimozione.
Si è appena rilevato che una prima causa è ravvisabile nella
percezione diffusa dei
fenomeni di turbativa d’asta ed in particolare di quelle condotte
che si risolvono in
richieste di tangenti agli aggiudicatari.
Le altre cause possono così sinteticamente elencarsi:
a) l’inadeguatezza delle forme pubblicità usualmente disposte
(annunci spesso non
chiari, pubblicati in giornali diversi e in giorni diversi, di norma
appena 20 giorni
prima dell’asta, per cui il cittadino che volesse monitorare tutte
le vendite di un
tribunale per trovare il bene di suo interesse dovrebbe acquistare
tutti i giorni più
quotidiani ed avrebbe poi a disposizione un tempo palesemente
insufficiente per
ottenere le ulteriori informazioni, compiere le valutazioni
comparative, verificare la
possibilità di ottenere un finanziamento bancario di denaro idoneo
al pagamento del
prezzo);ഊ40
b) l’impossibilità o la grave difficoltà per il cittadino di
ottenere informazioni più
specifiche su un determinato immobile della cui vendita sia venuto a
conoscenza (per
prendere visione della perizia è necessario prendersi un giorno di
ferie e recarsi nelle
affollate e disorganizzate cancellerie dei tribunali, in orari
spesso rigidamente limitati,
magari a giorni alterni senza che il personale di cancelleria sia
ovviamente in grado di
fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle evincibili dalla
perizia );
c) le frequenti carenze delle perizie (per chi compera nella
prospettiva dell’uso proprio
ed a prezzo pieno è essenziale avere informazioni precise sullo
stato di conservazione
del bene, sull’esistenza di eventuali irregolarità edilizie anche
interne e sulla loro
sanabilità, sull’opponibilità o meno del titolo in forza dei quali
il bene è occupato da
terzi, sull’ammontare annuo delle spese condominiali, sull’esistenza
di spese
condominiali pregresse di cui potrebbe essere chiamato a rispondere
in via solidale e
in ordine a questi profili spesso nulla risulta dalle perizie o le
informazioni riportate
risultano imprecise e talvolta completamente errate, spesso perché
il perito non è
stato in grado di effettuare l’accesso all’immobile);
d) l’impossibilità di visitare l’immobile prima della vendita (che
rappresenta il fattore
maggiormente disincentivante posto che praticamente nessuno è
disposto ad
acquistare un immobile per andarvi ad abitare senza previamente
visitarlo);
e) la necessità di versare, solo per partecipare all’asta, una somma
spropositata, pari ad
¼ del prezzo base (10% per cauzione e 15% per spese presunte);
f) la necessità di attendere per molti mesi il decreto di
trasferimento;
g) la necessità di farsi carico, dopo l’attesa del decreto di
trasferimento, della liberazione
dell’immobile dal debitore;
h) il rischio che solo in quella sede si scopra che il bene è
occupato in forza di un
contratto di locazione opponibile per alcuni anni;
i) la necessità di provvedere in proprio all’effettiva cancellazione
del pignoramento e
delle ipoteche.
Questi fattori possono essere ininfluenti per uno speculatore, che
svolge questa attività
per professione e acquista il bene ad un prezzo notevolmente
ribassato concludendo in
ogni caso un affare: non certamente per un cittadino, abituato alle
regole del mercato
commerciale, che acquista l’immobile per uso proprio, lo paga il
normale prezzo di
mercato e, di norma, ha la necessità di essere immesso subito nel
possesso, dovendo
consegnare a sua volta il precedente immobile di sua proprietà che
ha venduto per pagare
il prezzo di aggiudicazione o non essendo in grado di pagare
contemporaneamente il
canone di locazione per la vecchia abitazione e le rate del mutuo
stipulato per il
versamento del saldo prezzo.
Queste cause vanno quindi eliminate. |
3.3 La vendita delle quote indivise: |
Nel verificare lo stato delle procedure si era constatato che un
numero significativo di
procedure pendenti da molti anni dopo varie aste infruttuose avevano
ad oggetto quote
indivise. Questa situazione risultava una conseguenza del fatto che
i precedenti giudici
dell’esecuzione quando era pignorata una quota indivisa all’udienza
ex art. 600 c.p.c., a
prescindere dalla condotta dei comproprietari non pignorati,
provvedevano ad ordinare la
vendita della quota. In molti casi queste procedure si esaurivano
nella vendita del bene a
prezzo irrisorio, spesso a malapena sufficiente a coprire le spese
del giudizio, ad un
comproprietario e talvolta ad uno speculatore (che poi provvedeva a
regolare i rapporti
con gli altri comproprietari). In altri casi, dopo molti anni di
attività e ingenti spese da
parte del creditore procedente, la procedura era abbandonata senza
alcuna vendita. |
3.4 Le attività inutili nell’ambito del processo esecutivo: |
I tempi del processo esecutivo sono gravemente pregiudicati dal
fenomeno delle aste
deserte determinato dalla mancata partecipazione dei cittadini. La
lunghezza del processo
esecutivo è tuttavia ulteriormente dilatata dallo svolgimento di
numerose udienze nella
fase iniziale della procedura che non sono richieste dalla legge e
risultano del tutto inutili.
Posto che l’esperto nominato per la stima del bene in sede esecutiva
non è equiparabile al
consulente nominato in un giudizio di cognizione, è pacifico che né
la sua nomina né
l’assunzione dell’incarico (e lo stesso svolgimento delle operazioni
di stima) debbano
avvenire nel contraddittorio delle parti. Ne consegue che l’udienza
per la nomina
dell’esperto nominato e l’udienza per il giuramento dell’esperto
sono udienze del tutto
inutili. Il giudice può nominare l’esperto fuori udienza
contestualmente all’emissione del
provvedimento con cui fissa la prima udienza, stabilendo che questi
compaia dopo pochi
giorni, senza la presenza delle parti, per l’accettazione
dell’incarico e che depositi la
perizia almeno trenta giorni prima dell’udienza inviandone copia a
mezzo fax o posta a
tutte le parti: la prima udienza è quindi destinata alla pronuncia
dell’ordinanza di vendita.
Questo significa che l’ordinanza di vendita può essere pronunciata
entro sei mesi dal
deposito della documentazione ipocatastale anziché dopo due anni
come normalmente
avviene. In un tribunale in cui iniziano ogni anno 600 nuove
procedure esecutive significa
inoltre che, evitandosi tre udienze per ogni procedura, si eliminano
(ipotizzando che in
ogni udienza siano trattate 20 procedure) 90 udienze: se tre sono i
giudici dell’esecuzione
ciò equivale al risparmio di tre udienze al mese per ciascuno di
essi. In altri termini, nel
tribunale che segue la prassi tradizionale non solo i tempi delle
procedure si allungano di
due anni, ma ogni giudice destina quasi un giorno di udienza alla
settimana per svolgere
attività inutili.
Un discorso analogo può farsi con riferimento alla fissazione, a
seguito dell’asta deserta,
di una nuova udienza per la pronuncia dell’ordinanza di vendita, ben
potendosi, nel
rispetto della ratio della norma del codice, pronunciare subito
l’ordinanza di vendita e
fissare l’udienza per l’esame delle istanze di assegnazione soltanto
nel caso di effettiva
presentazione di tali istanze (circostanza estremamente rara). |
|
4. L’ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DELL’ASSENZA DEI CITTADINI
DALLE ASTE |
^ |
4.1 Realizzazione di un sistema d’informazione articolato su più
livelli |
a) informazione di primo livello |
Per informazione di primo livello deve intendersi quella finalizzata
a rendere edotti i
cittadini di quali beni sono di volta in volta posti in vendita.
Essa deve essere strutturata in maniera tale da avere la più ampia
diffusione possibile, con
strumenti multi-livello, che siano in grado di raggiungere diverse
fasce di destinatari, con
mezzi diversi.
Qui di seguito sono indicati i diversi strumenti utilizzati dal
Tribunale di Monza: |
1) pubblicità su quotidiano di rilievo nazionale in pagina unica
In primo luogo, tutti gli annunci –nessuno escluso- vengono
pubblicati su quotidiani di
rilievo nazionale, in date fisse –in genere ogni due mesi-, in unica
pagina, dedicata
esclusivamente agli annunci del Tribunale. In ogni pagina è già
indicata la data della
successiva inserzione.
La pubblicazione a data fissa e la inserzione di tutti gli annunci
in unica pagina
consentono ai cittadini di seguire efficacemente e con minima spesa
tutte le vendite
immobiliari del Tribunale.
Inoltre l’acquisto dello spazio pubblicitario a pagina intera, per
più pagine all’anno,
consente di ottenere congrue riduzioni di prezzo.
Ulteriori risparmi in termini di costo derivano dalla possibilità,
pubblicando tutti gli
annunci nella stessa pagina, di non ripetere le modalità di
presentazione delle offerte ad
ogni annuncio, ma di indicarle una volta per tutte in cima alla
pagina.
Gli annunci sono redatti secondo specifiche istruzioni dei giudici,
con eliminazione di
ogni riferimento a elementi non strettamente indispensabili, nello
stile della normale
pubblicità commerciale. Ciò, oltre a rendere l’annuncio più
accattivante, è ulteriore
fattore di abbattimento dei costi, che sono ridotti a circa un
quinto rispetto ad un annuncio
pubblicato secondo le precedenti prassi.
Il giornale interessato (Il Corriere della Sera) è stato scelto
sulla base di una preventiva
identificazione dei quotidiani aventi maggiore diffusione nella
circoscrizione; tra queste
testate si è poi scelta quella che offriva il minor costo per
contatto (importo del costo
complessivo della pagina diviso per il numero di lettori).
Gli immobili a destinazione commerciale o industriale ovvero anche
abitativa ma di maggior
pregio (di valore superiore a lire 500.000.000) sono altresì
pubblicizzati in altra pagina unica sul
Sole 24 Ore. |
2) riproduzione e diffusione della pagina in 40.000 copie
La pagina contenente gli annunci viene riprodotta in 40.000 copie
poste in distributori
fissi presso uffici postali, uffici giudiziari, uffici finanziari, e
distribuita nelle principali
stazioni ed in alcuni centri da personale di una società di servizi
specializzata.
Il costo per la stampa e la distribuzione è di qualche decina di
euro per ciascuna
procedura. |
3) pubblicità su pagine regionali di due quotidiani in pagina unica
La stessa pagina pubblicata su il Corriere della Sera è pubblicata,
al fine di coprire diverse
aree di lettori, a costi minimi, tra le pagine regionali de La
Repubblica e de Il Giornale. |
4) Inserimento degli avvisi di vendita nelle caselle postali degli
immobili adiacenti
Il custode nominato dal Tribunale provvede tra l’altro a inserire,
nelle caselle degli
immobili adiacenti a quello in vendita, brevi volantini contenenti
l’informazione che è in
vendita un immobile nella via e l’invito a rivolgersi al custode.
Ciò consente da un lato di raggiungere utenti diversi dai lettori di
quotidiani o di altri
giornali; dall’altro di far giungere il messaggio ad utenti
potenzialmente maggiormente
interessati all’acquisto in quanto già abitanti nella zona |
5) pubblicazione degli annunci su rete Internet.
Tutti gli annunci della pagina vengono riprodotti altresì su sito
Internet
(tribunaledimonza.net)
E’ possibile accedere rapidamente agli annunci di maggior interesse
per l’utente,
attraverso una ricerca per località e per tipologia dell’immobile.
Il sistema consente una assoluta riservatezza per l’utente e le
informazioni sono
accessibili 24 ore al giorno. |
6) pubblicazione degli annunci su giornali free press.
Tutti gli annunci della pagina vengono riprodotti altresì sul
quotidiano City distribuito
gratuitamente in 200.000 copie nelle stazioni della metropolitana e
sul quindicinale
QuiCasa distribuito gratuitamente in 40.000 copie nei comuni del
circondario. |
b) informazione di secondo livello: accesso alle ordinanze di
vendita ed alle perizie
mediante internet, a mezzo fax o posta |
Una volta che il cittadino abbia notato un annuncio di suo
interesse, è necessario fornirgli
le ulteriori informazioni che potrebbero interessargli e che sono
contenute,
sostanzialmente, nella ordinanza di vendita e nella perizia.
Quest’ultima, in particolare, è di assoluto rilievo: in essa il
cittadino deve trovare una
descrizione esauriente del bene, con l’indicazione di tutti gli
elementi necessari per
decidersi all’acquisto. In particolare nella perizia devono essere
chiaramente esplicitati i
criteri di stima, deve essere esattamente indicata le superficie,
individuati i vincoli
gravanti sul bene e non cancellabili con il decreto di
trasferimento, quantificate.
l’ammontare annuo delle spese condominiali e le spese pregresse non
pagate nell’ultimo
biennio, precisato se l’immobile è occupato da terzi in base ad un
contratto opponibile o
se è stato assegnato ad un coniuge con provvedimento giudiziale, se
risultano irregolarità
urbanistiche e riportato ogni altro elemento incidente sulle
possibilità di godimento o
sfruttamento (ad esempio nel caso di aree edificabili deve essere
verificato che non siano
intervenute cessioni di quote di cubatura). E’ poi importante che le
perizie siano redatte
secondo un modello uniforme, allo scopo di renderle più leggibili e
facilmente
consultabili.
Questi obiettivi sono stati realizzati, a Monza, predisponendo uno
schema vincolante di
relazione e, per essere maggiormente certi della sua osservanza, si
è imposto ai periti
l’uso di un software gratuito che, acquisiti i dati, consente al
computer di scrivere
automaticamente il testo della perizia, senza intervento del perito.
Sia la perizia sia l’ordinanza di vendita –che contiene il prezzo e
le altre condizioni- sono
consultabili sul sito Internet e possono essere scaricate –cioè
acquisite nel proprio
computer, per essere poi visualizzate, stampate e archiviate- in
ogni momento e
gratuitamente.
Per coloro che non dispongono di un computer lo stesso provider
gestisce un servizio di
spedizione gratuita mezzo fax o posta attivabile telefonando ad un
numero verde. |
c) istituzione dell’Ufficio Vendite Immobiliari |
Pur con le possibilità di acquisire la documentazione nei modi sopra
indicati è inevitabile
che alcuni preferiscano recarsi personalmente in Tribunale.
Allo scopo di evitare di sottoporre il cittadino alla necessità di
dover fare la fila insieme
con gli altri operatori (avvocati, periti ecc.) nella cancelleria
esecuzioni ovvero nella
cancelleria fallimenti, già notevolmente oberate di lavoro, si è
creato un apposito ufficio,
il quale funge da interfaccia tra il Tribunale e i cittadini
interessati all’acquisto.
Tale ufficio, oltre ad altri compiti, come il ricevimento delle
offerte, consente la
consultazione, sei giorni su sette, ad orario pieno, delle perizie
ed ordinanze e ne rilascia
copia a richiesta.
L’ufficio svolge la sua attività sia per le vendite fallimentari che
per le esecuzioni,
consentendo al cittadino di avere un unico referente per ogni
necessità.
Nel medesimo tempo costituisce un prezioso filtro per entrambe le
cancellerie interessate,
evitando che queste siano intasate da un flusso di utenti poco
avvezzi alla frequentazione
degli uffici e quindi più impegnativi perché necessitanti di
maggiori attenzioni e
disponibilità. |
d) modulo organizzativo per la gestione del sistema della pubblicità |
Al fine di evitare che l’introduzione di un sistema complesso di
pubblicità (che vede
coinvolti un provider per il sito internet, tre o quattro editori,
uno stampatore per la
riproduzione delle pagine dei giornali locali ed un altro operatore
per la distribuzione
delle copie tramite i contenitori fissi e presso le stazioni)
creasse delle difficoltà ai legali
dei creditori si determinassero degli errori o delle omissioni si è
messo a punto un modulo
organizzativo che prevede a carico del legale unicamente la
compilazione e sottoscrizione
di un modulo e il suo deposito in Cancelleria.
Per la stessa ragione il meccanismo è congegnato in modo che tutti i
costi siano anticipati
da un unico operatore (il provider) e alla parte sia inviata
un’unica fattura coprente tutti i
servizi.
Di seguito si descrive il modulo organizzativo:
- l’avvocato del creditore:
- redige la prima bozza del testo dell’inserzione sull’apposito
modulo indirizzato al
provider e contenente in calce anche i dati per la fatturazione
-il modulo o è depositato in cancelleria o è inviato direttamente al
provider mediante
posta elettronica o fax
- il provider:
- verifica la corrispondenza del testo agli standard stabiliti a
livello distrettuale,
eventualmente lo reimposta e quindi lo redige su supporto
informatico e lo invia al
richiedente mediante posta elettronica per presa visione e conferma;
- provvede quindi a scannerizzare perizia, ordinanza di vendita e
scheda catastale se
allegata alla perizia
- il provider, assemblando le varie inserzioni secondo tipologie dei
beni e luoghi in cui i
beni si trovano, forma su supporto informatico la pagine dei
quotidiani nazionali e locali e
le invia ai rispettive editori
- il provider carica sul sito web del tribunale interessato le
inserzioni, le copie delle
perizie, delle ordinanze e delle schede catastali
- il provider fa riprodurre la copia de Il Corriere della Sera in
40.000 ed incarica una
società di servizi affinché provveda a ritirare le copie presso lo
stampatore ed a
distribuirle nei contenitori fissi collocati presso le varie sede
del tribunale, gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate e gli uffici postali centrali dei comuni
con più di 20.000
abitanti. Lo stesso operatore provvede con frequenza quindicinale ad
alimentare i
contenitori ed organizza anche la distribuzione presso le principali
stazioni ferroviarie e
metropolitane comprese nel circondario. Cura inoltre la consegna
alle banche che si sono
dichiarate disponibili all’erogazione dei mutui per lo smistamento
nelle rispettive agenzie.
Sia i vari editori, sia lo stampatore che la società che si fa
carico della distribuzione
fatturano al provider che emette un’unica fattura per ogni
procedura: la fattura comprende
il compenso spettante al provider per il servizio internet, il
numero verde e il fax a
richiesta, nonché pro quota il prezzo delle inserzioni sui
quotidiani e il prezzo dei servizi
di riproduzione delle pagine dei quotidiani e la loro distribuzione. |
e) minori della costi della pubblicità |
Nonostante la molteplicità delle forme pubblicitarie, i costi sono
notevolmente ridotti
rispetto alla pubblicità che prima veniva fatta: i costi complessivi
a carico di ciascuna
procedura per il complesso di queste forme di pubblicità ammontano
infatti a meno di un
terzo di quel che costava prima la sola pubblicazione di un annuncio
isolato –senza quindi
visibilità e senza efficacia- sul Corriere della Sera.
Ciò è possibile in primo luogo perché il prezzo di una pagina intera
risulta molto inferiore
all’equivalente spazio occupato da tanti annunci pubblicati
separatamente; in secondo
luogo per la nuova forma dell’annuncio, più breve e stringata,
possibile grazie al sistema
di non ripetere in ognuno di essi le modalità di presentazione delle
domande e le altre
notizie necessarie.
Il totale dei costi per la pubblicità di una vendita ammonta
mediamente a €.830 (€.500 ca.
per Il Corriere della Sera e City, €.50 per la stampa e la
riproduzione in 40.000 copie della
pagina del Corriere, €.50 per La Repubblica ed €.50 per Il Giornale,
€.50 per Qui Casa ed
€.130 per il provider (compresi la gestione del sito internet e
tutte le attività accessorie).
L’efficacia è però incomparabilmente superiore risultando del tutto
evidente che è
nettamente superiore il numero delle persone raggiunte attraverso
una pubblicità che si
articola su rete internet, quotidiani nazionali, quotidiani locali e
riproduzione e
distribuzione delle pagine dei quotidiani locali in decine di
migliaia di copie presso uffici
pubblici, uffici postali, stazioni ed altri luoghi di grande flusso. |
4.2 L’adozione del sistema di vendita senza incanto |
E’ stata una scelta essenziale per eliminare le turbative d’asta.
Sono infatti i meccanismi della vendita con incanto, erroneamente
ritenuta di maggior
garanzia, che rendono possibili le turbative d’asta: nella vendita
con incanto l’offerta non
è irrevocabile e quindi gli offerenti possono mandare l’asta deserta
senza perdere la
cauzione depositata con la conseguenza, da un canto, che possono
partecipare all’asta.
senza alcun rischio di perdita della cauzione anche soggetti che non
hanno alcuna
intenzione di acquistare ma intendono unicamente estorcere tangenti
ad altri partecipanti
e, d’altro canto, che sono sempre possibili accordi illeciti tra gli
offerenti per “pilotare” al
ribasso le aste al fine di assicurare ad uno di essi l’acquisto del
bene a prezzo vile; nella
vendita con incanto l’aggiudicazione non è definitiva in ragione
dell’istituto dell’aumento
del sesto che quasi mai si traduce nell’effettiva riapertura della
gara ed invece è
frequentemente utilizzato per estorcere denaro agli aggiudicatari.
Viceversa la vendita senza incanto, con le modalità adottate dal
Tribunale di Monza,
garantisce la massima trasparenza e la massima efficacia:
nell’ordinanza di vendita è già
fissata l’udienza per l’esame delle offerte e la gara tra gli
offerenti il giorno successivo al
termine per la presentazione delle offerte; l’ampia ed articolata
pubblicità assicura, come
si è visto, che per oltre il 70% dei lotti è presentata l’offerta,
che nel 70% dei casi si
procede a gara tra più offerenti e che i prezzi di aggiudicazione
superano del 29% i valori
base.
La efficacia della vendita senza incanto nell’eliminare le turbative
d’asta diviene ancora
maggiore se si adotta, come a Monza, un sistema di presentazione di
offerte in una busta
chiusa che non rechi all’esterno alcuna indicazione se non il nome
del giudice e la data
dell’asta, oltre ad uno pseudonimo dell’offerente, noto a lui solo.
In tal modo si rende
impossibile, prima dell’udienza, associare la busta ad una procedura
(in udienza vi sono
sempre non meno di 10-15 procedure) e si evitano quindi fughe di
notizie in ordine alla
esistenza di offerte per un determinato bene: in udienza, all’ora
fissata nell’ordinanza di
vendita, si presentano gli offerenti e ciascuno di essi identifica
la propria busta e solo in
quel momento si viene a conoscenza se per un lotto sono state
presentate offerte.
Quando nel termine stabilito non pervengono offerte si pronuncia una
seconda ordinanza
di vendita operando una riduzione del prezzo minimo del 20%. Per
effetto della maggiore
appetibilità del bene e quindi dell’ampia partecipazione il prezzo
di aggiudicazione risulta
tuttavia quasi sempre superiore a quello originario. |
4.3 nomina del custode giudiziario per assicurare a chi intende
acquistare un
interlocutore per ulteriori informazioni e per poter visitare
l’immobile |
Il custode giudiziario nella nuova prassi rappresenta la figura
centrale dell’esecuzione
immobiliare. Il custode giudiziario è specificamente previsto nel
codice ma, tranne in
pochi casi in cui ne è chiesta la nomina per l’incasso di canoni di
locazione, nella gestione
tradizionale delle procedure esecutive è sostanzialmente
dimenticato. Il Tribunale di
Bologna è stato il primo, alcuni anni fa, a introdurre la nomina
generalizzata del custode
in tutte le procedure con risultati subito eccellenti.
Nel caso di Monza la consapevolezza della decisività di una figura
come il custode è nata
dal raffronto tra l’andamento delle vendite in sede fallimentare e
l’andamento delle
vendite in sede di esecuzione ordinaria: in una prima fase, in cui
si erano unificate le
forme di pubblicità ma nelle procedure esecutive non veniva nominato
il custode, si era
potuto rilevare che la maggiore efficacia della pubblicità dava
risultati estremamente
positivi in sede fallimentare e minimi in sede ordinaria. S’intuì
allora che la spiegazione
era da ricercarsi nel fatto che in sede fallimentare il potenziale
interessato all’acquisto
trovava nel curatore fallimentare un interlocutore che era in grado
di fornirgli le
informazioni richieste e soprattutto gli faceva visitare l’immobile.
Per le vendite in sede
di esecuzione ordinaria, l’interessato non poteva certo trovare
questo interlocutore nella
cancelleria, già oberata di lavoro, e soprattutto non poteva
visitare l’immobile.
L’impossibilità di visitare l’immobile escludeva, sostanzialmente,
tutti i cittadini dalle
vendite giudiziarie: d’altro canto, è del tutto evidente che il
cittadino che intende
acquistare un’immobile per uso proprio non è disposto a farlo senza
una preventiva
visita; solo chi opera in un’ottica speculativa può comprare senza
vedere il bene.
Ora in tutte le procedure esecutive del Tribunale di Monza si nomina
il custode.
Egli è il referente principale degli interessati all’acquisto: il
suo nome e numero di
telefono compaiono nell’annuncio e consentono un immediato contatto.
Il custode da tutte
le informazioni necessarie, anche di carattere giuridico, fornisce
copia della perizia e
ordinanza di vendita, e, soprattutto, accompagna gli interessati a
visitare l’immobile.
L’attività del custode d’altro canto evita che migliaia di persone
per effetto della più
efficace possibilità si riversino sulla cancelleria per
informazioni: si è calcolato che nel
2000 le persone che si sono rivolte ai custodi giudiziari sono state
18.000.
Il custode è nominato solitamente nella persona di professionista
che svolge anche la
funzione di curatore fallimentare.
Il compenso gli è liquidato soltanto a vendita avvenuta ed è
calcolato in percentuale sul
prezzo di realizzo (mediamente 1,5% con un tetto massimo, per gli
immobili di valore
oltre €.500.000, di Euro 5000). Il compenso è prelevato dal prezzo
di vendita senza
alcuna anticipazione da parte dei creditori e comprende anche
l’attività di liberazione
dell’immobile e l’attività di predisposizione della bozza del
progetto di distribuzione che
lo stesso professionista redige nella qualità di consulente nominato
al momento
dell’aggiudicazione. |
4.4 Cauzione del 10% ed eliminazione del deposito per le spese |
Nell’ottica di non gravare il cittadino di adempimenti onerosi, il
Tribunale al momento
del deposito dell’offerta non richiede alcun versamento anticipato
per le spese, prima
dovuto invece nella misura del 15%.
Per depositare l’offerta di acquisto è sufficiente quindi allegare,
a titolo di cauzione, un
assegno circolare di ammontare pari al 10 per cento del prezzo
offerto.
Quanto alle spese si è ritenuto sufficiente il loro versamento da
parte del solo
aggiudicatario contestualmente al saldo prezzo posto che il
pagamento delle imposta di
registro e degli altri oneri fiscali è comunque successivo
all’emissione del decreto di
trasferimento. D’altro canto se l’aggiudicatario non provvedesse al
versamento non si
procederebbe all’emissione del decreto di trasferimento. |
4.5 finanziamenti per il pagamento del prezzo garantiti con ipoteca
sull’immobile
aggiudicato |
Ulteriore motivo che allontana gran parte dei potenziali acquirenti
dalle vendite
giudiziarie è la necessità di versamento in contanti dell’intero
importo.
Le banche, infatti normalmente non finanziano gli acquirenti se
questi non hanno altri
beni da offrire in garanzia, perché per il mutuo richiedono un bene
libero da iscrizioni e
trascrizioni pregiudizievoli. Il bene in asta è invece un bene che
ha sempre iscrizioni o
trascrizioni pregiudizievoli, che saranno cancellate solo con il
decreto di trasferimento;
ma questo può essere emesso solo se il prezzo è stato versato per
intero: il classico circolo
vizioso.
Il Tribunale, a seguito di numerosi incontri con le banche, ha
invece definito (già nel
1998 per i fallimenti e nel corso del 1999 per le procedure
esecutive) un percorso
operativo in base al quale è ora possibile concedere tali mutui con
garanzia ipotecaria sul
medesimo bene acquistato all’asta.
Dopo aver profilato e sperimentato diverse soluzioni giuridiche (ad
esempio il decreto di
trasferimento condizionato), nella prassi si è privilegiata la
emissione del decreto di
trasferimento contestuale alla sottoscrizione ed erogazione del
mutuo ed all’incasso del
prezzo ed: in tal modo il Tribunale acquisisce l’assegno circolare
dal funzionario della
banca in presenza del notaio; consegna il decreto di trasferimento,
contenente l’ordine di
cancellazione delle formalità pregiudizievoli e il notaio, acquisito
il decreto, provvede
alla sua trascrizione e alla immediatamente successiva iscrizione
della ipoteca a garanzia
del mutuo, così garantendo il grado della nuova iscrizione. In tal
modo l’aggiudicatario
mutuatario non entra mai in possesso del denaro, essendo l’assegno
circolare direttamente
intestato alla procedura esecutiva in forza di una delegazione di
pagamento contenuta nel
contratto di mutuo.
Il cittadino che si rivolge alla banca trenta giorni dell’asta ha
diritto a che la banca
concluda l’istruttoria prima dell’asta e, in caso di esito positivo,
si impegni formalmente
all’erogazione condizionatamente ovviamente all’avvenuta
aggiudicazione. Ai fini
dell’istruttoria la banca utilizza la perizia redatta nell’ambito
della procedura e l’unica
spesa che il richiedente deve sostenere è quella poco più che
simbolica di €.50.
Circa il 30% degli acquisti avviene oggi ricorrendo a finanziamenti
erogati secondo
questa modalità da 15 istituti. |
4.6 Eliminazione di gravosi adempimenti burocratici |
Per favorire la partecipazione dei cittadini occorre rendere il
procedimento più semplice e
meno gravoso possibile.
Vanno in questa direzione, oltre all’eliminazione dell’anticipazione
delle spese, le
seguenti misure:
- il versamento del prezzo avviene in ogni caso unicamente sul conto
bancario intestato
alla procedura: ciò anche per la quota di prezzo spettante al
creditore fondiario mentre
normalmente l’acquirente deve fare due versamenti, uno diretto al
creditore fondiario e
l’altro, per le spese e l’eventuale supero, al Tribunale. La banca
presso cui è depositato il
prezzo provvede poi subito al bonifico al creditore fondiario con
valuta al medesimo
giorno dell’incasso.
- il Tribunale provvede non solo a ordinare la cancellazione delle
trascrizioni ed ipoteche,
ma anche a eseguirla effettivamente, a spese della procedura,
attuando, tramite un proprio
ausiliario, i necessari adempimenti presso la Conservatoria. Il
costo è nullo per la
procedura, perché se non si provvedesse in tal modo, le spese di
cancellazione dovrebbero
comunque essere preventivamente dedotte dal prezzo d’asta, per
compensare la differenza
di valore di mercato rispetto a un immobile di caratteristiche
simili, ma privo di formalità
pregiudizievoli; è allora economicamente neutro per la procedura
includere tali spese nel
prezzo, incassarle con il saldo e poi erogarle successivamente per
effettuare la
cancellazione. Vi è anzi un lieve vantaggio, perché le spese, nel
dedurle dal prezzo,
dovrebbero essere considerate secondo tariffe di mercato (del notaio
o del professionista
che dovrebbe provvedere); mentre il Tribunale agisce sulla base di
un tariffario
concordato con i propri ausiliari, che comporta un notevole
abbattimento dei costi;
- emesso il decreto di trasferimento (in genere entro 15 giorni dal
versamento del prezzo),
e registrato, si provvede ad inviare all’acquirente la copia
autentica del medesimo al suo
domicilio, evitando (anche nell’interesse della Cancelleria) la
necessità di successivo
accesso al Tribunale;
- con il decreto di trasferimento si ordina la cancellazione anche
delle ipoteche
eventualmente iscritte dopo la trascrizione del pignoramento: si
tratta di ipoteche
certamente inopponibili all’acquirente, ma se questi,
successivamente, vuole accedere ad
un mutuo con garanzia ipotecaria o rivendere l’immobile non può di
fatto farlo senza
prima ottenere la loro cancellazione. L’ordine di cancellazione in
sede di decreto di
trasferimento elimina in radice ogni problema.
Va rilevato che l’emissione del decreto di trasferimento entro 15
giorni dal pagamento del
saldo prezzo così come la cancellazione delle ipoteche successive al
pignoramento sono
possibili in quanto la bozza del decreto di trasferimento, previa
aggiornamento delle
visure ipotecarie, è effettuata da un ausiliario nominato dal
giudice dell’esecuzione. E’ lo
stesso ausiliario che provvede a predisporre materialmente il
Modello F23 per il
pagamento dell’imposta di registro ed a effettuare la trascrizione
del decreto e le
cancellazioni di tutti i gravami. |
4.7 Liberazione dell’immobile a cura del custode giudiziario |
Per il cittadino che intende acquistare un immobile per uso proprio
è estremamente
importante poter contare su dei tempi certi ai fini dell’immissione
nel possesso. Si tenga
al riguardo presente che molto spesso per pagare il prezzo
d’aggiudicazione il cittadino
ha venduto l’immobile dove abitava prima e si trova quindi nella
condizione di doverlo a
sua volta subito liberare. In altri casi ha sottoscritto un mutuo e,
se non entra subito in
possesso del bene acquistato, si trova a dover pagare
contemporaneamente le rate del
mutuo e il canone di locazione della vecchia abitazione.
Prima che si introducesse la nuova prassi nel Tribunale di Monza
passavano, dal
versamento del prezzo, oltre sei mesi prima che venisse emesse il
decreto di
trasferimento, questo ritornasse dall’Ufficio del Registro e
l’acquirente potesse finalmente
ottenere copia esecutiva. A quel punto doveva quasi sempre
rivolgersi ad un avvocato per
avviare la procedura di esecuzione sostenendo i conseguenti costi e
soltanto dopo un
notevole ulteriore lasso temporale riusciva ad ottenere la consegna
del bene.
Questa situazione era una delle cause che disincentivava fortemente
la partecipazione dei
comuni cittadini alle aste. Il valore di realizzo del bene peraltro
ne avrebbe peraltro
comunque fortemente risentito: nel normale mercato immobiliare
quando si vende un
immobile come libero s’intende con tempi certi di consegna; un
immobile occupato, pur
in presenza di un titolo esecutivo, non ha il valore di un immobile
libero. La conseguenza
era quindi che l’incertezza sui tempi di liberazione degli immobili
incideva in modo
molto negativo sulle concrete possibilità di soddisfacimento dei
propri crediti da parte dei
creditori.
La nomina generalizzata del custode giudiziario ha consentito di
superare questo stato di
cose. Con la nomina del custode giudiziario il debitore, come si
evince dall’art.559 c.p.c.,
può continuare ad abitare nell’immobile soltanto in quanto a ciò
espressamente
autorizzato dal giudice. Da ciò consegue che il giudice
dell’esecuzione può disporre
l’immediata liberazione dell’immobile e l’ordinanza ha direttamente
efficacia esecutiva.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la risalente ma mai
disattesa sentenza n. 744
del 31 marzo 1949, che rimane ad oggi l’unico precedente noto in
argomento e che è stato
ripreso negli anni novanta nell’elaborazione giurisprudenziale del
Tribunale di Bologna.
La Cassazione ha sancito che “l’ordinanza che dispone la
sostituzione di altra persona al
debitore nelle funzioni di custode dei beni pignorati è per se
stessa esecutiva in quanto
impone senz’altro al debitore di consegnargli la cosa custodita.
Pertanto l’immissione in
possesso effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario del nuovo
custode nei confronti del
debitore, previa notifica dell’ordinanza e del precetto di rilascio
non integra gli estremi
di uno spoglio in danno del debitore medesimo”.
A Monza in tutte le procedure esecutive, subito dopo la pronuncia
dell’ordinanza di
vendita, il custode giudiziario provvede a notificare l’atto di
precetto ed avvia quindi la
procedura per la liberazione dell’immobile. In concreto la
liberazione effettiva è sempre
successiva alla data dell’aggiudicazione ed il risultato è che il
debitore si vede costretto a
lasciare il bene quando questo è ormai venduto e sono trascorsi
circa sei mesi dalla
notifica del precetto mentre l’acquirente viene immesso nel possesso
in prossimità del
pagamento del prezzo e senza doversi fare carico di particolari
attività.
In questo modo le vendite giudiziarie effettivamente rispondono alle
aspettative del normale mercato immobiliare, condizione essenziale
per la loro efficienza. |
|
5. L’ELIMINAZIONE DEL PROBLEMA DELLE QUOTE INDIVISE |
^ |
Il problema delle quote indivise è stato eliminato ponendo i
comproprietari non pignorati
nell’alternativa di manifestare la volontà di acquisto della quota
alla prima udienza o
subire il giudizio di divisione che di regola sfocia nella vendita
dell’intera unità
immobiliare.
A tal fine il provvedimento di fissazione della prima udienza
contiene un espresso avviso
ai comproprietari sulla loro facoltà di presentare offerta di
acquisto e sull’orientamento
del Tribunale di procedere di norma, in assenza di offerte, al
giudizio di divisione.
In questa ottica nel quesito allo stimatore è previsto che, ove si
tratti di quote , debba
essere fatta una valutazione anche dell’intero bene (nella
prospettiva della vendita
unitaria) e si debba precisare se esso sia o meno comodamente
divisibile.
Quando i comproprietari alla prima udienza manifestano la volontà
di acquistare viene
fissata a breve la vendita della quota indivisa di norma con
pubblicità semplificata.
Se invece i comproprietari non compaiono o comparendo non dichiarano
di voler
acquistare la quota (oppure non depositano l’offerta nel termine
concesso) il giudice, ai
sensi dell’art.600 c.p.c., concede sempre il termine di 4 mesi per
l’introduzione del
giudizio di divisione disponendo l’instaurazione del contraddittorio
anche nei confronti
dei creditori iscritti non intervenuti e i creditori con diritti
iscritti sulle quote non
pignorate ( affinché possano intervenire e, nel caso di vendita
dell’intero bene con
conseguente cancellazione di tutte le formalità, possano far valere
il loro diritto sulla parte
del ricavato che andrebbe restituita al comproprietario non
esecutato) motivando con
riferimento al fatto che, in mancanza di un interesse dei
comproprietari, una quota
indivisa non è concretamente collocabile sul mercato se non a prezzo
vile.
I giudizi di divisione è estremamente rapido in quanto non si
verifica mai alcuna
contestazione sulla sussistenza del diritto allo scioglimento della
comunione e quindi lo
scioglimento è pronunciato in prima udienza con ordinanza ai sensi
dell’art. 785 c.p.c.
Nella stessa udienza quando il bene non è comodamente divisibile
(nella quasi totalità dei
casi posto che di norma è pignorata una unità immobiliare per la cui
divisione sarebbero
necessarie opere murarie), non risultando mai contestazione sul
punto, si dispone la
vendita dell’immobile con ordinanza ai sensi dell’art. 788 c.p.c..
Per assicurare che queste siano le normali cadenze temporali del
giudizio nelle tabelle del
Tribunale è previsto che i giudizi di divisione promossi ai sensi
dell’art. 600 c.p.c. siano
automaticamente assegnati agli stessi magistrati che svolgono le
funzioni di giudice
dell’esecuzione nelle procedure esecutive interessate.
Avvenuta la vendita ed effettuate le cancellazioni delle formalità,
prelevando le somme
occorrenti dal ricavato, si provvede contestualmente alla
ripartizione dello stesso tra i
comproprietari (ed eventualmente i creditori iscritti intervenuti
nel giudizio di divisione)
ed alla distribuzione della somma spettante al comproprietario
pignorato tra il creditore
procedente e i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. La
durata media del
giudizio di divisione è di 6 – 8 mesi.
L’espropriazione delle quote pignorate avviene quindi in tempi e con
risultati in termini
di realizzo pienamente in linea con quelli delle normali unità
immobiliari. |
|
6. QUANTITÀ ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
IMMOBILIARI: L’ELIMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ INUTILI E LA
DELEGA DI ATTIVITÀ AD AUSILIARI |
^ |
L’esperienza ha inequivocabilmente dimostrato che prassi come quelle
elaborate a
Bologna ed a Monza sono idonee a collocare il bene pignorato sul
mercato rapidamente
ed al suo giusto prezzo.
Ma ai fini di risultati soddisfacenti sul piano dell’efficienza va
affrontato il problema
della quantità delle procedure esecutive immobiliari. Non muterebbe
molto nella sostanza
se si introducessero le nuove prassi senza un piano organico di
rapido smaltimento
dell’arretrato (ad esempio due anni) e la contestuale determinazione
di un bilancio
positivo dei flussi (che consenta di non accumulare più arretrati
nel futuro).
Il problema si pone più precisamente sotto due profili.
In molti tribunali risultano ferme migliaia di procedure: il
perseguimento di un obbiettivo
di efficienza impone di agire per l’eliminazione dell’arretrato in
tempi brevi (nel caso di
Monza in circa un anno e mezzo tre giudici, destinati
prevalentemente alla procedure
fallimentari, hanno eliminato l’arretrato di oltre 3.000 procedure;
attualmente, fatta
eccezione per le procedure rimaste congelate per accordo tra le
parti, le vendite
riguardano procedure iniziate nell’ultimo anno e la durata
complessiva delle nuove
procedure in cui non intervengano accordi tra le parti è scesa sotto
i 18 mesi)
La messa in moto di migliaia di procedure determina di per sé un
enorme aumento di
attività.
La maggiore efficienza delle procedure provoca un ulteriore grande
aumento di attività:
nel caso di Monza si è ad esempio passati da 40 decreti di
trasferimento e 40 progetti di
distribuzione all’anno a 500 decreti di trasferimento e 500 progetti
di distribuzione.
E’ evidente che, ponendo come dato di partenza, ragionevolmente non
modificabile nel
breve periodo, che non vi saranno aumenti del numero dei magistrati
e del personale di
cancelleria, questi risultati mai potrebbero essere raggiunti senza
modificare le modalità
di gestione delle procedure esecutive.
L’ottica deve essere quindi del modulare le procedure esecutive, nei
limiti ovviamente
consenti dalla legge, per reperire le indispensabili risorse.
Ciò può avvenire soltanto in due modi: eliminando attività non
strettamente necessarie;
delegando a terzi molte delle altre attività e comunque avvalendosi
dell’ausilio di terzi per
il loro compimento. |
6.1 La eliminazione di attività non necessarie |
Richiamando in parte quanto precedentemente già detto, sotto il
primo profilo va rilevato
che la riduzione da quattro, cinque ad una delle udienze necessarie
per pervenire alla
pronuncia dell’ordinanza di vendita (a seguito della nomina
dell’esperto per la stima fuori
udienza, nonché con l’invio delle perizie, a sua cura, alle parti
prima della prima udienza)
consente una enorme liberazione di risorse: Nel tempo, infatti, in
cui un giudice, che
opera secondo lo schema usuale, è pervenuto all’ordinanza di vendita
in 20 procedure, il
giudice, che opera secondo la nuova prassi, perviene alla pronuncia
di 100 ordinanze di
vendita; nel tempo in cui il primo giudice ha pronunciato 100
ordinanze di vendita il
secondo ne ha pronunciate 500.
In caso di asta deserta, se si adotta la prassi di pronunciare la
nuova ordinanza di vendita
nella stessa udienza e di fissare l’udienza per l’esame delle
istanze di assegnazione del
bene soltanto nel caso in cui queste pervengano effettivamente (il
che è rarissimo), si
dimezza il numero delle udienze successive alla prima.
Nel Tribunale di Monza si è compiuto un ulteriore passo per
razionalizzare l’uso del
tempo disponibile per le udienze: si è stabilito che non sono
concessi rinvii ad altra
udienza per pendenza di trattative o di piani di rientro tra le
parti (questo tipo di rinvio il
codice non lo prevede né per il processo di cognizione né, tanto meno,
per il processo
esecutivo) ma, su richiesta di tutti i creditori con titolo, si
dispone, in via analogica
rispetto alla previsione della sospensione concordata del processo
di cognizione ex
art. 296 c.p.c., la concessione di una sola sospensione da un minimo
di 12 mesi ad un
massimo di 24 mesi (con facoltà del creditore di chiedere la
fissazione immediata in caso
di mancato rispetto degli accordi da parte del debitore).
Attualmente, circa un 30% delle
procedure esecutive si ferma in questo modo alla prima udienza: la
grande maggioranza è
destinata all’estinzione al termine del periodo di sospensione. A
tale esito, a differenza di
prima, si perviene togliendo i relativi fascicoli dal flusso delle
udienze, con notevole
alleggerimento del lavoro e con il risultato di mettere a
disposizione del giudice udienze
libere da utilizzare per altre procedure o per altre attività
(calcolando in 30 i fascicoli per
udienza e mediamente in 4 le udienze di mero rinvio, tenendo conto
che il 30% delle
nuove procedure sospese corrisponde a circa 200 procedure sospese
all’anno, il tempo
udienza liberato è di circa 26 udienze all’anno, ossia quasi tre
udienze al mese).
Posto che con l’adozione delle nuove prassi si vendono circa il 70%
dei lotti in prima asta
e la restante parte in seconda asta (queste sono le percentuali
pressoché identiche del
Tribunale di Monza e del Tribunale di Bologna), si può calcolare che
mediamente, per la
definizione delle procedure esecutive occorrono 1 udienza ex art.
569 c.p.c., 1,3 udienze
di vendita e 1 udienza per l’esame del progetto di distribuzione.
Questo significa che con
le nuove prassi un giudice, dedicandosi solamente alle esecuzioni
immobiliari e tenendo
tre udienze alla settimana, potrebbe, senza delega ai notai,
definire da solo 800 procedure
esecutive, mentre lo stesso giudice, cadenzando le udienze secondo
la prassi usuale,
avrebbe una potenzialità di definizione non superiore a 140
procedure.
In altri termini, a pari di percentuali di aste con esito positivo,
la differente modulazione
delle udienze fa sì che il lavoro di un magistrato è equivalente,
sul piano della definizione
delle pendenze, a quello di sei magistrati: l’incidenza è quindi
pari al potenziamento
dell’organico dell’ufficio di cinque unità.
Questi conteggi, ovviamente approssimativi, rendono l’idea del
concreto impatto
sull’efficienza di una modulazione razionale del processo esecutivo
nella prospettiva
dell’eliminazione di attività non necessarie.
Questi rilievi valgono anche per l’ipotesi in cui si opti per la
delega ai notai, posto che in
ogni caso la delega, con la modulazione prospettata, la si può fare
in prima udienza
anziché dopo 3 o 4 udienze. |
6.2 La delega di attività e il ricorso ad ausiliari per il
compimento di atti |
L’eliminazione di udienze non necessarie non è tuttavia sufficiente
per assicurare la
realizzazione di efficaci programmi di definizione degli arretrati.
L’aumento delle
procedure trattate e soprattutto l’aumento delle procedure in cui si
perviene
effettivamente alla vendita (passando dal 10-20% di aste con esito
positivo al 60-70%)
determina un aumento speculare di attività a cui il giudice non
avrebbe la possibilità di far
fronte da solo.
Nel caso di Monza, come già detto, non sarebbe stato possibile che
tre giudici destinati
prevalentemente al fallimentare fossero in grado di mettere in moto
in un solo anno
centinaia di procedure, pronunciare mille ordinanze di vendita,
svolgere 760 aste, vendere
500 immobili, emettere 500 decreti di trasferimento e, infine,
redigere, approvare ed
eseguire i conseguenti progetti di distribuzione, senza avvalersi
dell’opera di ausiliari.
Avrebbero dovuto subito arrendersi e rinunciare al progetto di
eliminazione di tutto
l’arretrato entro due anni e di riduzione, nello stesso termine, dei
tempi del processo a
meno di 18 mesi.
Questo non è accaduto e gli obbiettivi sono stati pienamente
raggiunti.
Nella prassi di Monza le attività svolte da ausiliari (alcune di
competenza della
Cancelleria) sono essenzialmente le seguenti:
a) pre-esame della documentazione ipocatastale e pre-verifica delle
pubblicazione
degli avvisi e delle notificazioni del creditore a debitore, agli
eventuali comproprietari e
ai creditori iscritti.
I provvedimenti di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.
vengono stampati (con un
programma informatico che assicura la rotazione degli esperti) e
sottoscritti entro ca. 15
giorni dal deposito della documentazione ipocatastale in base ad
elenchi trasmessi dalla Cancelleria e senza quindi un esame
preventivo dei fascicoli da parte dei giudici. Il primo
esame lo effettua, compilando un apposito schema, il perito nominato
per la stima il
quale, in caso di anomalie o comunque di dubbi, notizia
immediatamente il giudice e, a
mezzo fax, il creditore interessato. La verifica definitiva si compie
in sede di prima
udienza: viene compilato, con la collaborazione anche degli
avvocati, un verbale già
strutturato il cui riempimento consente di verificare puntualmente
la completezza degli
adempimenti formali. Questo modus procedendi consente di tenere la
prima udienza, in
cui viene pronunciata l’ordinanza di vendita, entro 4-6 mesi dal
deposito della
documentazione ipocatastale;
b) predisposizione della bozza della comunicazione del cancelliere
del
provvedimento ex art. 569 c.p.c.
Il programma utilizzato dai periti per la redazione informatica
delle perizie di stima
contiene anche lo schema della comunicazione del cancelliere ex art. 485
c.p.c. Il perito
provvede ad estrarre dalle notificazioni effettuate dal creditore
procedente tutti gli
indirizzi occorrenti e li riporta nella bozza della comunicazione
che trasmette quindi
subito alla Cancelleria per la firma da parte del cancelliere e la
notificazione ai destinatari
unitamente ai provvedimenti ex art. 569 c.p.c. La bozza della
comunicazione è anche su
supporto floppy e quindi può essere archiviata per le successive
comunicazioni, fatti salvi
ovviamente gli aggiornamenti per i creditori successivamente
intervenuti.
c) predisposizione dell’ordinanza di vendita.
Alla prima udienza il giudice nell’apposito spazio del verbale si
limita a fissare l’udienza
per l’esame delle offerte, il prezzo base e i rilanci minimi in caso
di gara. Posto che nella
stessa udienza viene nominato il custode giudiziario questi nei
giorni immediatamente
successivi provvede a redigere la bozza dell’ordinanza di vendita ed
a portarla alla firma
del giudice. L’ordinanza di vendita è in realtà strutturata in due
parti: una è fissa e
contiene le condizioni generali della vendita e la previsione delle
modalità di
presentazione delle offerte e degli adempimenti pubblicitari;
l’altra contiene la
descrizione del bene con tutti i data catastali, la data della
vendita, il prezzo base e i
rilanci. Questa seconda è quella che predispone il custode.
Ultimamente, posto che il
programma informatico per la redazione delle perizie redige
automaticamente anche la
seconda parte dell’ordinanza di vendita lasciando in bianco solo il
prezzo base e i rilanci e
che il perito deposita la bozza insieme alla perizia, è sempre più
frequente che l’ordinanza
sia completata e firmata dal giudice direttamente in udienza;
d) predisposizione dell’ordinanza di liberazione dell’immobile
Il custode giudiziario, contestualmente alla bozza dell’ordinanza di
vendita, redige anche
la bozza dell’ordine di liberazione dell’immobile
e) predisposizione di parte del verbale dell’udienza di vendita
Il custode giudiziario predispone per l’udienza di vendita la parte
del verbale modulare
che contiene l’elenco di tutte le notificazioni e di tutte le
pubblicità effettuate e la parte
del provvedimento di aggiudicazione contenente i dati identificativi
dell’immobile;
f) adempimenti post-vendita
L’ausiliario, appositamente nominato in calce al provvedimento di
aggiudicazione,
provvede ai seguenti adempimenti:
- invia all’aggiudicatario raccomandata con indicate le coordinate
del conto bancario su
cui deve essere versato il saldo prezzo indicandone l’ammontare
unitamente a quello
dovuto per imposte;
- aggiorna le visure ipocastali e provvede a redigere la bozza del
decreto di trasferimento;
- predispone i modelli F 23 per il pagamento dell’imposta di
registro o i modelli F 24 per
l’IVA, ove prevista;
- effettua la trascrizione del decreto di trasferimento;
- presenta alla Conservatoria dei R.R.I.I. le istanze di
liquidazione delle cancellazioni dei
gravami e provvede quindi alle cancellazioni anticipando i relativi
importi.
- invia all’acquirente, a mezzo posta, copia autentica del decreto
di trasferimento
g) predisposizione del progetto di distribuzione.
Con il provvedimento di aggiudicazione viene direttamente fissata a
circa 4 mesi
l’udienza per l’esame del progetto di distribuzione e il custode
giudiziario (che di norma è
un commercialista o un ragioniere essendo stato scelto nell’elenco
dei curatori
fallimentari) viene nominato consulente per la predisposizione della
bozza del progetto. I
creditori inviano al consulente a mezzo fax copia delle note di
precisazione dei crediti con
la relativa documentazione, mentre l’originale viene depositato
direttamente in udienza. Il
consulente opera in base ad una analitica circolare in cui sono
state affrontate tutte le
problematiche ed in particolare quelle attinenti all’art. 2855 c.c.
Il consulente sollecita
tutte le integrazioni di documentazione necessarie e redige quindi,
su modelli uniformi, la
bozza del progetto di distribuzione inviandola a tutti i creditori
ed al debitore a mezzo fax
o posta in tempo utile per l’esame prima dell’udienza e per le
eventuali osservazioni. In
questo modo la quasi totalità dei progetti di distribuzione è
approvato direttamente
all’udienza già fissata all’atto dell’aggiudicazione.
Va rilevato che questo modo di procedere evita tra l’altro alla
Cancelleria di dover
notificare il provvedimento di fissazione dell’udienza per l’esame
del progetto di
distribuzione in quanto la fissazione della data in udienza di
aggiudicazione evita la
necessità di ulteriori comunicazioni. Si deve inoltre aggiungere che
all’udienza (ma
spesso già antecedentemente) i creditori depositano la dichiarazione
sulle modalità di
pagamento delle somma utilizzando l’apposito modulo che nella parte
superiore contiene
le coordinate del conto bancario del creditore per il relativo
bonifico e nella parte
inferiore la bozza dell’ordine di pagamento. All’udienza il giudice,
contestualmente alla
dichiarazione di approvazione del progetto di distribuzione, firma
gli ordini di
pagamento. Nei giorni immediatamente successivi la Cancelleria
trasmette copia del
progetto di distribuzione con tutti gli ordini di pagamento alla
banca presso cui è
depositato il ricavato della vendita affinché provveda
all’effettuazione dei bonifici. |
|
7. EFFETTI DIRETTI ED EFFETTI INDOTTI DELLA MAGGIORE
EFFICIENZA DELLE VENDITE GIUDIZIARIE |
^ |
Con riferimento al profilo quantitativo, l’esperienza offre un
ulteriore elemento di
riflessione: a seguito delle innovazioni introdotte con la
conseguente maggiore efficienza
delle vendite, risultano in misura, ancora maggiore, aumentate le
procedure che si
definiscono per estinzione a seguito di accordo tra le parti ed
ancora prima per inefficacia
del pignoramento in conseguenza del mancato deposito dell’istanza di
vendita. Le
procedure che si definiscono in tal modo sono circa il doppio di
quelle che si concludono
con la vendita del bene e la distribuzione del ricavato.
La ragione è ovvia: una parte significativa degli esecutati non
pagavano non perché si
trovassero nell’impossibilità di pagare ma perché contavano sullo
stato di sostanziale
paralisi e sulla loro esorbitante lunghezza.
L’improvvisa accelerazione delle procedure e, soprattutto, la
circostanza che in un anno
circa dal deposito dell’istanza di vendita si perviene alla vendita
dell’immobile, ha
stroncato queste condotte speculative. E ben maggiore risulterebbe
l’effetto se si
considerassero le posizioni di sofferenza che si chiudono ancora
prima del pignoramento.
Al riguardo, numerosi avvocati ce ne hanno dato conferma con
riferimento al mancato
pagamento di spese condominiali.
Questo significa che l’adozione di misure, che in modo organico
perseguano un
obbiettivo di efficienza, innesca un processo virtuoso. Significa,
nel contempo, che, senza
una strategia razionale che intervenga su tutti i punti critici del
sistema, individuando le
misure necessarie per dare efficienza, difficilmente si ottengono
risultati apprezzabili. |
|
8. LA QUESTIONE DELLA DELEGA AI NOTAI |
^ |
I giudici del Tribunale di Monza hanno escluso di avvalersi della
delega ai notai in quanto
la scelta fondamentale compiuta per bonificare le vendite
giudiziarie da gravi fenomeni di
turbativa d’asta è stata quella di optare sempre per la vendita
senza incanto e il legislatore
ha previsto la possibilità di delega ai notai unicamente per la
vendita per incanto ( anche
se nel disegno di legge in corso di esame è prevista l’estensione
alla vendita senza
incanto).
Va peraltro rilevato che in molti tribunali non si sono per nulla
prese in considerazioni le
indicazioni emergenti dalle nuove prassi nella convinzione che la
delega ai notai potesse
risolvere ogni problema.
L’esperienza sta dimostrando che si è trattato di un’illusione sorta
dalla mancanza di una
vera analisi delle cause del non funzionamento delle procedure
esecutive. Certamente la
delega di una parte degli adempimenti della procedura ad un notaio
può essere utile per
sgravare il giudice e quindi è indubbiamente positivo che il
legislatore abbia introdotto
questa possibilità ampliando il novero delle soluzioni
organizzative. Ma se la pubblicità
non è effettuata in modo efficace e non vi è un custode che
organizzi, da parte degli
interessati, le visite degli immobili in vendita, così davanti al
notaio, come davanti al
giudice, la maggior parte delle aste andrà deserta e i prezzi di
aggiudicazione finale
saranno notevolmente inferiori rispetto a quelli realizzabili in una
normale dimensione di
mercato.
In altri termini per imprimere efficienza alle procedure esecutive
non basta sostituire
parzialmente il giudice con il notaio ma occorre incidere sui
meccanismi di collocazione
del bene sul mercato.
In questa prospettiva, le nuove prassi, tendenti ad aggredire alla
radice le cause
dell’inefficienza delle esecuzioni immobiliari, si integrano
perfettamente anche con la
delega ai notai: il giudice può delegare al notaio parte delle
operazioni e nel contempo
stabilire forme di pubblicità efficaci e nominare un custode
giudiziario che organizzi tra
l’altro le visite all’immobile di tutti gli interessati. Ma questo
non accade nella
maggioranza degli uffici con la conseguenza che la delega ai notai
ha, per i creditori,
l’unico effetto di aumentare i costi senza una sostanziale
diminuzione della aste deserte e
senza quindi un reale miglioramento dei valori di realizzo degli
immobili. |
|
9. LA QUESTIONE DEI COSTI DEL PROCESSO ESECUTIVO |
^ |
L’inefficienza del processo esecutivo, oltre a determinare una
drastica perdita per la
riduzione dei valori di realizzo degli immobili e l’incidenza degli
oneri finanziari per la
durata della procedura, si risolve in un aumento delle spese che i
creditori devono
anticipare e questo soprattutto in conseguenza del susseguirsi di
aste deserte.
Sono quindi di tutta evidenza i benefici portati dalle nuove prassi.
Tuttavia un timore, che talvolta è manifestato rispetto alle nuove
prassi (e spesso proprio
da operatori che lavorano in contesti caratterizzati da grave
inefficienza), attiene ai costi
che il creditore dovrebbe sostenere ed in particolare la spesa per
la pubblicità e il
compenso del custode giudiziario. Si tratta di un timore del tutto
infondato che nasce
dall’assenza di una qualsiasi razionale valutazione economica.
Quanto ai costi della pubblicità si è gia rilevato precedentemente
che essi si sono ridotti in
termini assoluti (anche senza considerare la precedente reiterazione
delle pubblicità per
effetto delle aste deserte) ma che soprattutto la loro incidenza
economica va valutata alla
luce dell’incomparabile maggiore efficacia.
Analoghe considerazioni valgono per il compenso del custode. Il
compenso del custode
non è anticipato dal creditore, è contenuto rispetto all’entità del
lavoro richiesto al
professionista ed alle difficoltà che spesso insorgono e soprattutto
risulta irrisorio se
raffrontato alla valorizzazione del bene che la sua attività
comporta (basta un solo rilancio
per pagare tutto il compenso).
E’ opportuno quindi per fugare ogni dubbio procedere a qualche
osservazione più
puntuale.
Il custode giudiziario nella prassi monzese ha diritto al compenso
soltanto a vendita
avvenuta e il compenso è calcolato a percentuale sul prezzo di
aggiudicazione
(mediamente 1,5%: 2,5% nello scaglione fino a €.50.000, 2% da
€.50.000 a €.100.000,
1% da €.100.000 a €.150.000 e via via decrescendo fino a 0,25% da
€.350.000 a
€.500.000 e nessuna percentuale oltre tale tetto). Ora, prima che
fosse generalizzata la
nomina del custode, a Monza l’80% delle aste andavano deserte e gli
immobili erano
venduti, dopo 6 - 7 anni, ad un prezzo inferiore al suo valore dal
30 al 50%. Attualmente
gli immobili, principalmente per effetto della nomina in tutte le
procedure dei custodi
giudiziari (che assicurano una pubblicità integrativa e soprattutto
la possibilità di visitare
il bene), sono venduti in prima asta nella misura del 70%. Gli altri
sono venduti in
seconda asta. Il prezzo realizzato supera mediamente di oltre ¼ il
prezzo base d’asta.
Questo significa che, ad esempio, un appartamento con prezzo base di
€.200.000 che, con
le modalità di gestione del processo precedenti sarebbe stato
venduto sicuramente a meno
di €.150.000 dopo circa 6-7 anni (e con un costo per reiterate
pubblicità sicuramente
superiore al compenso del custode), ora viene aggiudicato in un anno
a €.250.000. In altri
termini per un immobile di €.200.000 ogni asta deserta, per effetto
dell’abbattimento del
20%, “costa” ai creditori (nonché al debitore) €.40.000. Il compenso
del custode su un
prezzo di realizzo di €.250.000 ammonta ad €.3.000, di poco
superiore ad un solo
rilancio. Ma questo costo di €.3.000, non anticipato dai creditori,
ha consentito (sulla base
dei dati statistici) un realizzo superiore di almeno €.100.000.
A ciò si deve aggiungere che il custode giudiziario, assumendo la
veste di consulente
tecnico e senza alcun ulteriore compenso, redige la bozza del
progetto di distribuzione.
Senza l’ausilio dei consulenti non sarebbe possibile che tre
giudici, destinati
principalmente al fallimentare, in un anno depositino 500 progetti
di distribuzione, tutti
entro 60 giorni dal pagamento del prezzo e tutti redatti applicando
rigorosamente
l’art. 2855 c.c. con i complessi calcoli che ciò comporta. Nella
valutazione economica
anche questo assume notevole rilevanza, tenuto conto che altrimenti
non si sarebbe potuto
attuare lo smaltimento dell’arretrato in un solo anno e ridurre i
tempi per la definizione
delle nuove procedure al di sotto dei 18 mesi. |
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10. CONCLUSIONI |
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Le esperienze dei tribunali che hanno innovato le modalità di
gestione delle procedure
esecutive immobiliari dimostrano che è possibile, con riferimento a
questo settore della
giustizia civile, dare effettiva attuazione al principio della
ragionevole durata del processo
e più in generale assicurare l’efficienza il linea con i parametri
europei senza attendere
riforme legislative e senza, pur auspicabili, potenziamenti delle
risorse umane e materiali
a disposizione.
La chiave di volta è nell’uso pieno da parte dei giudice dei poteri
che la legge loro
attribuisce operando in una prospettiva anche di risultato e quindi
valutando le scelte non
solo secondo criteri di legittimità ma anche di razionalità tecnica. |
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Monza, 30/10/2003 |
dr. Roberto Fontana |
dr. Claudio Miele |
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