Oggetto:
Istanza di
SOSPENSIONE CONCORDATA ex art. 624-bis c.p.c. e
segg.
Il/la sottoscritto/a Avv.
in
qualità di difensore di
nella proc. esec. Rge n.
promossa contro
essendo in corso trattative di bonario
componimento, come dimostrato dall'unita copia
della ricevuta di un acconto versato dalla parte
esecutata sul maggior credito
C H I E D E
che la S.V.
voglia sospendere la procedura esecutiva, nonché
le relative operazioni di immissione demandate
all'I.V.G. fissando, al contempo, apposita
udienza dove - escusse le parti - si determini
un termine utile a che il restante credito possa
essere saldato.
Con
osservanza.
li
timbro e
firma
TRIBUNALE
DI
Il Giudice
dell'esecuzione
letto
l'art. 624-bis e segg. del c.p.c.
ed accertato che l'istanza è stata depositata
prima della scadenza della data
di asporto dei beni comunicata dall'I.V.G.;
e comunque, prima della data di
vendita se fissata presso il luogo di custodia;
e/o comunque, prima
dell'effettuazione della pubblicità commerciale,
se disposta;
decreta la
sospensione della procedura esecutiva e fissa
udienza di comparizione delle parti
al giorno
, ove si riserva di provvedere con ordinanza.
Dispone che la Cancelleria comunichi il presente
decreto all'Istituto Vendite Giudiziarie e che
il Creditore anticipi allo stesso I.V.G. le
spese di sospensione ex art. 24 del D.M. 109/97.