|
|
|
|
|
Online: 1 - Visite uniche: 1788950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questo decreto è interattivo,
ovvero è caratterizzato da alcune funzioni che ne
agevolano la consultazione, come il "sommario",
recante la descrizione degli articoli alla cui pressione
si viene rinviati ai rispettivi disposti; o le freccette
"^",
ovvero dei tasti posti sulla destra di ogni articolo e che una
volta premuti, consentono di tornare al sommario per
procedere ad una nuova selezione. Per ricercare
particolari termini o articoli di tuo interesse all'interno della
sezione, ricorri alla funzione "ricerca
nella pagina"
posta di seguito. |
SENATO DELLA REPUBBLICA -
XIV LEGISLATURA |
N. 3752 - DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei
deputati KESSLER, BONITO e
FINOCCHIARO
(V. Stampato Camera n. 6232) |
approvato dalla II
Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati il 24 gennaio 2006.
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza il 25 gennaio 2006 |
|
RIFORMA DELLE
ESECUZIONI MOBILIARI |
DISEGNO DI
LEGGE |
|
SOMMARIO
INTERATTIVO |
Art. 01 -
Mod. Art. 492 cpc |
Art. 12 - Mod. art. 545 cpc |
Art. 02 - Mod. Art. 388 cp |
Art. 13 -
Mod. Art. 185 disp.
att. cpc |
Art. 03 - Mod. Art. 514 cpc |
Art. 14 - Mod. art. 616 cpc |
Art. 04 - Mod. Art. 515 cpc |
Art. 15 - Mod. art. 618 cpc |
Art. 05 - Mod. Art. 517 cpc |
Art. 16 - Mod. art. 618/bis cpc |
Art. 06 - Mod. Art. 518 cpc |
Art. 17 - Mod. art. 619 cpc |
Art. 07 - Mod. Art. 520 cpc |
Art. 18 - Mod.
decreto-legge
14.03.2005 n. 35 |
Art. 08 - Mod. Art. 521 cpc |
Art. 19 -
Mod. legge
28.12.2005 n. 263 |
Art. 09 - Mod. Art. 532 cpc |
Art. 20 - Mod. art. 165 disp. att. cpc |
Art. 10 - Mod. Art. 5388 cpc |
Art. 21 - Compensi... |
Art. 11 - Mod. Art. 543 cpc |
Art. 22 - Entrata in vigore |
|
Art. 1. |
^ |
1. All’articolo 2,
comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è
sostituito dal seguente:
«5) l’articolo 492 è sostituito dal seguente:
“Art. 492. - (Forma del pignoramento). – Salve le
forme particolari previste nei capi seguenti, il
pignoramento consiste in un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi
da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia
del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell’esecuzione la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio
in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il
giudice competente per l’esecuzione con
l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate
presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento
che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti
pignorati una somma di denaro pari all’importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità,
sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia
disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell’importo del credito per cui è stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti
i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente
i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti ovvero per essi appare manifesta la
lunga durata della liquidazione
l’ufficialeഊgiudiziario invita il debitore ad
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i
luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista
per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate
cose mobili queste, dal momento della dichiarazione,
sono considerate pignorate anche agli effetti
dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e
l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al
luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui
all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è
compreso in altro circondario, trasmette copia del
verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Se sono indicati crediti o cose mobili
che sono in possesso di terzi il pignoramento si
considera perfezionato nei confronti del debitore
esecutato dal momento della dichiarazione e questi è
costituito custode della somma o della cosa anche
agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del
codice penale quando il terzo, prima che gli sia
notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua
il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati
beni immobili il creditore procede ai sensi degli
articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori,
il compendio pignorato sia divenuto insufficiente,
il creditore procedente può richiedere all’ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti
commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui
all’articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della
ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad
esecuzione, quando non individua beni utilmente
pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o
indicati dal debitore appaiono insufficienti a
soddisfare il creditore procedente e i creditori
intervenuti, su richiesta del creditore procedente,
rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe
tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, eventualmente riguardante più soggetti
nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalità di
ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di
richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da
lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore commerciale
l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al
settimo comma e previa istanza del creditore
procedente, con spese a carico di questi, invita il
debitore a indicare il luogo ove sono tenute le
scritture contabili e nomina un commercialista o un
avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di
cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice per il loro esame
al fine dell’individuazione di cose e crediti
pignorabili. Il professionista nominato può
richiedere informazioni agli uffici finanziari sul
luogo di tenuta nonché sulle modalità di
conservazione, anche informatiche o telematiche,
delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede
ovunque si trovi, richiedendo quando occorre
l’assistenza dell’ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Il professionista
trasmette apposita relazione con i risultati della
verifica al creditore istante e all’ufficiale
giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla
relazione risultano cose o crediti non oggetto della
dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso
alle scritture contabili e della relazione sono
liquidate con provvedimento che costituisce titolo
esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente
per l’esecuzione può concedere al creditore
l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo
comma“». |
|
Art. 2. |
^ |
1. Dopo il quinto
comma dell’articolo 388 del codice penale è inserito
il seguente:
«La pena di cui al quinto comma si applica al
debitore o all’amministratore, direttore generale o
liquidatore della società debitrice che, invitato
dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i
crediti pignorabili, omette di rispondere nel
termine di quindici giorni o effettua una falsa
dichiarazione». |
|
Art. 3. |
^ |
1. All’articolo
514 del codice di procedura civile, il numero 4) è
abrogato. |
|
Art. 4. |
^ |
1. All’articolo
515 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili
per l’esercizio della professione, dell’arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di
realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale
giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il
predetto limite non si applica per i debitori
costituiti in forma societaria e in ogni caso se
nelle attività del debitore risulta una prevalenza
del capitale investito sul lavoro». |
|
Art. 5. |
^ |
1. L’articolo 517
del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:ഊ«Art. 517.
- (Scelta delle cose da pignorare). – Il
pignoramento deve essere eseguito sulle cose che
l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e
pronta liquidazione, nel limite di un presumibile
valore di realizzo pari all’importo del credito
precettato aumentato della metà. In ogni caso
l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro
contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito
e ogni altro bene che appaia di sicura
realizzazione». |
|
Art. 6. |
^ |
1. L’articolo 518
del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 518. - (Forma del pignoramento). – L’ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo
verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui
all’articolo 492 e descrive le cose pignorate,
nonché il loro stato, mediante rappresentazione
fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un
esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento
cade su frutti non ancora raccolti o separati dal
suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la
natura, la qualità e l’ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l’ufficiale giudiziario redige un primo
verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e
comunque entro il termine perentorio di trenta
giorni alla definitiva individuazione dei beni da
assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni
caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei
valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni
o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori
stimati.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le
cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale
giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone
indicate nell’articolo 139, secondo comma, e
consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per
il debitore. In mancanza di dette persone affigge
l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito
il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto devono essere depositati in cancelleria
entro le ventiquattro ore dal compimento delle
operazioni. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale
giudiziario trasmette copia del processo verbale al
creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell’istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare
opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei
beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel
primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario
riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei
beni». |
|
Art. 7. |
^ |
1. Il secondo
comma dell’articolo 520 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale
giudiziario provvede, quando il creditore ne fa
richiesta, trasportandole presso un luogo di
pubblico deposito oppure affidandole a un custode
diverso dal debitore; nei casi di urgenza
l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle
disposizioni per l’attuazione del presente codice». |
|
Art. 8. |
^ |
1. All’articolo
521 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice
dispone la sostituzione del custode nominando
l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534
che entro trenta giorni, previo invio di
comunicazione contenente la data e l’orario
approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto
dei beni pignorati presso la propria sede o altri
locali nella propria disponibilità. Le persone
incaricate dall’istituto, quando risulta necessario
per apprendere i beni, possono aprire porte,
ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza
della forza pubblica. Per i beni che risultano
difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi
usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di
essere autorizzato a provvedere alla loro custodia
nel luogo in cui si trovano». |
|
Art. 9. |
^ |
1. All’articolo 2,
comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma
dell’articolo 532 del codice di procedura civile ivi
richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto»
sono inserite le seguenti: «o tramite
commissionario». |
|
Art. 10. |
^ |
1. L’articolo 538
del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 538. - (Nuovo incanto). – Quando una cosa
messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui
è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un
nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un
quinto rispetto a quello precedente». |
|
Art. 11. |
^ |
1. Al secondo
comma dell’articolo 543 del codice di procedura
civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del terzo e del debitore a
comparire davanti al giudice del luogo di residenza
del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione
di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente
alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito
al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda
i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e
quarto, e negli altri casi a comunicare la
dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata». |
|
Art. 12. |
^ |
1. Il primo comma
dell’articolo 547 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti,
a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale o del difensore munito di
procura speciale, deve specificare di quali cose o
di quali somme è debitore o si trova in possesso e
quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna». |
|
Art. 13. |
^ |
1. L’articolo 185
delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al
giudice dell’esecuzione). – All’udienza di
comparizione davanti al giudice dell’esecuzione
fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo
ed agli atti esecutivi si applicano le norme del
procedimento camerale di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice». |
|
Art. 14. |
^ |
1. L’articolo 616
del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di
cognizione introdotto dall’opposizione). – Se
competente per la causa è l’ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi
fissa un termine perentorio per l’introduzione del
giudizio di merito secondo le modalità previste in
ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i
termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti
rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario
competente assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa. La causa è decisa con
sentenza non impugnabile». |
|
Art. 15. |
^ |
1. Il secondo
comma dell’articolo 618 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che
ritiene indilazionabili ovvero sospende la
procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio
per l’introduzione del giudizio di merito, previa
iscrizione a ruolo a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all’articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La
causa è decisa con sentenza non impugnabile». |
|
Art. 16. |
^ |
1. Al secondo
comma dell’articolo 618-bis del codice di procedura
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nei limiti dei provvedimenti assunti con
ordinanza». |
|
Art. 17. |
^ |
1. Il terzo comma
dell’articolo 619 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il
giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni
altra decisione idonea ad assicurare, se del caso,
la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad
estinguere il processo, statuendo altresì in questo
caso anche sulle spese; altrimenti il giudice
provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto
della competenza per valore». |
|
Art. 18. |
^ |
1. All’articolo 2,
comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 624 del codice di
procedura civile ivi richiamato, le parole «degli
articoli 615, secondo comma, e 619» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 615 e 619»;
b) dopo il secondo comma dell’articolo 624 del
codice di procedura civile ivi richiamato, sono
aggiunti i seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai
sensi del primo comma e non reclamata, nonché
disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice
che ha disposto la sospensione dichiara con
ordinanza non impugnabile l’estinzione del
pignoramento, previa eventuale imposizione di
cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su
istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione
del giudizio di merito sull’opposizione, fermo
restando in tal caso il suo possibile proponimento
da parte di ogni altro interessato; l’autorità
dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi
del presente comma non è invocabile in un diverso
processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in
quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis»;
c) all’articolo 624-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la
sospensione può essere presentata non oltre la
fissazione della data di asporto dei beni ovvero
fino a dieci giorni prima della data della vendita
se questa deve essere espletata nei luoghi in cui
essi sono custoditi e, comunque, prima della
effettuazione della pubblicità commerciale ove
disposta. Nelle espropriazioni presso terzi
l’istanza di sospensione non può più essere proposta
dopo la dichiarazione del terzo». |
|
Art. 19. |
^ |
1. Alla legge 28
dicembre 2005, n. 263, all’articolo 1, al comma 3,
lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) è
abrogato. |
|
Art. 20. |
^ |
1. L’articolo 165
delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
«Art. 165. – (Partecipazione del creditore al
pignoramento). – All’atto della richiesta del
pignoramento il creditore può dichiarare che intende
partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale
giudiziario deve comunicare la data e l’ora
dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni,
con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi
di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle
operazioni di pignoramento eseguite a norma degli
articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a
mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi». |
|
Art. 21. |
^ |
1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della
giustizia sono definiti i compensi spettanti al
professionista per l’accesso e l’esame delle
scritture contabili ai sensi dell’articolo 492 del
codice di procedura civile, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge, nonché ai
custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione
del debitore. |
|
Art. 22. |
^ |
1. La presente
legge entra in vigore il 1º marzo 2006. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|