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Questo decreto è interattivo,
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE
MINISTERIALI.
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA |
DECRETO 11 febbraio 1997 n.
109 |
Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20
giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie. |
SOMMARIO
INTERATTIVO |
IL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
|
Visto l'articolo 159, disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, come
modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre 1990, n.
353, che attribuisce al Ministero di grazia e giustizia
il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti
di vendite giudiziarie;
Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di
detti compensi rende necessario modificare il vigente
regolamento unico approvato con decreto ministeriale 20
giugno 1960 al fine di armonizzare le previsioni con il
diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;
Visto l'articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1998,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i
rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo
sulla base della legislazione vigente;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1997; |
A D O T T A |
Il seguente regolamento: |
Capo I
DELL'ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE
|
|
Art. 1 |
-
Sfera di applicazione |
^ |
1. Il presente regolamento si applica ai
soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di
vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla
autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di
amministrazione giudiziaria di beni immobili. E' fatta
salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi
degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile. |
|
Art. 2 |
-
Istituto di vendite
giudiziarie |
^ |
1. L'ente o la persona autorizzata
organizza apposita gestione autonoma, denominata
"istituto di vendite giudiziarie".
2. L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo
della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata
concessa l'autorizzazione . La sede degli uffici non può
essere mutata senza preventiva autorizzazione. La sede
degli uffici non può esser mutata senza preventiva
autorizzazione del presidente della corte di appello.
3. Su richiesta del presidente della corte di appello,
l'Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel
circondario istituisce nell'ambito territoriale di sua
competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie
ove sussista comprovata necessità e convenienza.
4. A garanzia di ogni responsabilità nei confronti
dell'erario o verso terzi l'istituto presta cauzione
nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal
presidente della corte di appello. |
|
Art. 3 |
-
Limite territoriale delle
attribuzioni |
^ |
1. L'istituto opera nel territorio della
circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa
l'autorizzazione.
2. Il Ministero di grazia e giustizia, ove ne ravvisi la
necessità, può autorizzare altri istituti nello stesso
distretto o circondario. |
|
Art. 4 |
-
Personale dipendente |
^ |
1. Per l'espletamento degli incarichi ad
esso affidati, l'istituto si avvale di personale
tecnicamente e moralmente qualificato.
2. All'istituto è preposto un direttore che, in caso di
impedimento o di assenza, è sostituito da altro
dipendente preventivamente designato.
3. L'assunzione del personale direttivo, di quello
preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle
vendite, è subordinata al consenso del presidente della
corte di appello, il quale può, in qualsiasi momento,
per giustificato motivo, chiedere l'esonero del
dipendente dalle mansioni esercitate e la sostituzione
di soggetti ritenuti indegni o inidonei.
4. L'istituto osserva la disposizioni legislative ed i
contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato
giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro
ed il trattamento previdenziale della categoria dei
personale addetto al servizio. |
|
Art. 5 |
-
Tessere di riconoscimento |
^ |
1. Il direttore, la
persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi
di custodia, ricognizione, trasporto e vendita dei beni
pignorati o sequestrati, sono muniti di tessere di
riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni svolte
nell'istituto, rilasciata dal presidente della corte di
appello.
2. La corte di appello darà poi comunicazione del
rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli
uffici giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica
sicurezza ed al comando dei carabinieri del capoluogo
della circoscrizione giudiziaria nella quale l'Istituto
opera.
3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al
trasporto, potranno avvalersi, previa autorizzazione da
parte del capo dell'ufficio giudiziario competente
territorialmente, di un disco mobile di riconoscimento
da apporre all'interno dell'automezzo stesso. |
|
Art. 6 |
-
Assunzione obbligatoria
degli incarichi |
^ |
1. L'istituto non può rifiutare
l'assunzione degli incarichi previsti nell'articolo 1,
anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la
vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata
dell'Istituto stesso.
2. L'espletamento dell'incarico non può essere delegato
ad altri, neppure in parte. L'istituto deve disporre di
locali capaci ed idonei.
3. Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice
che ha conferito l'incarico può esonerare l'istituto
dall'incarico stesso. Il provvedimento di esonero
dispone in ordine alle spese sostenute che, in caso di
irregolarità ascrivibile all'istituto, restano a carico
dello stesso. |
|
Art. 7 |
-
Divieto di acquisto |
^ |
1. Il gestore autorizzato non può,
neppure per interposta persona, rendersi acquirente
delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione
del Giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi
o amministrati .
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette
all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il
secondo grado. |
|
Art. 8 |
-
Responsabilità |
^ |
1. Il gestore autorizzato è responsabile
dell'operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati
nell'espletamento delle loro mansioni. |
|
Art. 9 |
-
Assicurazione |
^ |
1. Le cose detenute per la custodia o per
la vendita sono assicurate contro i rischi dell'incendio
e del furto presso istituti assicurativi aventi
organizzazione territoriale a dimensione nazionale.
Copia della polizza va trasmessa entro cinque giorni
dalla stipulazione al presidente della corte di appello
che può richiedere le necessarie integrazioni. |
|
Art. 10 |
-
Vigilanza |
^ |
1. La vigilanza sul funzionamento
dell'istituto spetta al Ministero di grazia e giustizia,
che la esercita direttamente e per mezzo del presidente
della corte di appello e di magistrati dallo stesso
delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che
ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico
stesso.
2. L'istituto è tenuto a consentire in ogni momento agli
incaricati del Ministero di grazia e giustizia ed a
quelli del presidente della corte di appello, le
ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui
registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla
gestione.
3. Le istruzioni per l'attuazione del presente
regolamento, che il presidente della corte di appello
ritiene di impartire al fine di conseguire il migliore
espletamento del servizi, sono concordate col Ministro
di grazia e giustizia. |
|
Art. 11 |
-
Gestione |
^ |
1. La gestione annuale si chiude al 31
dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di febbraio
dell'anno successivo l'istituto trasmette la relazione
sull'attività svolta al presidente della corte dia
appello.
2. Il presidente della corte comunica, a sua volta, al
Ministro di grazia e giustizia le proprie osservazioni
sul finanziamento dell'istituto. |
|
Capo II
DEI
REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI
|
|
Art. 12 |
-
Registri e bollettari
obbligatori |
^ |
1. L'istituto di vendite giudiziarie deve
tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi
ai modelli approvati con decreto del ministro di grazia
e giustizia: |
1) registro
cronologico per le vendite dei mobili pignorati e
sequestrati e per le altre vendite giudiziarie
ordinarie;
2) registro cronologico per le vendite fallimentari;
3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;
4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in
amministrazione giudiziaria;
5) registro cronologico delle cose in custodia senza
incarico di vendita;
6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali
dell'Istituto;
7) registro di deposito nella cancelleria degli atti
relativi alle vendite;
8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte
dall'istituto con la specificazione delle somme
incassate per le vendite e di quelle percepite per
compensi. |
2. I registri e il bollettino possono
essere sostituiti con tabulati e stampati
meccanografici, purché conformi ai modelli approvati. |
|
Art. 13 |
- Tenuta e controllo dei
registri e del bollettario |
^ |
1. I registri e il bollettario a ricalco,
nonché i tabulati e gli stampati meccanografici, sono
numerati e vidimati prima dell'uso dal cancelliere di
pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli
stampati meccanografici e in ciascuna matrice il
bollettario.
2. L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente
secondo le norme stabilite per i cronologici degli
ufficiali giudiziari.
3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il
pretore verifica se i registri sono tenuti con
regolarità.
4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali
rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente
della corte di appello e da questi al Ministro di grazia
e giustizia con le proprie osservazioni.
5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono
comunicate all'istituto interessato. |
|
Art. 14 |
- Fascicoli |
^ |
1. Per ogni incarico ricevuto l'istituto
forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero
del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel
fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le
comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonché la
dettagliata distinta dei compensi percepiti
dall'istituto e delle eventuali spese di cui
all'articolo 35, comma 1. |
|
Art. 15 |
- Conservazione dei
registri, dei bollettari e dei fascicoli |
^ |
1. I registri, i fascicoli e i bollettari
sono tenuti nella sede locale dell'istituto.
2. Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla
procedura di esecuzione vengono depositati nella
cancelleria, che ne rilascia ricevuta.
3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici,
nonché i bollettari devono essere conservati nella sede
dell'istituto per almeno cinque anni. |
|
Capo
III
DELLA PUBBLICITA'
|
|
Art. 16 |
- Bollettino ufficiale |
^ |
1. L'istituto pubblica, ogni settimana,
il "bollettino ufficiale delle aste giudiziarie" con gli
avvisi delle vendite che saranno effettuate nei sette
giorni successivi, specificando in apposite rubriche le
vendite ordinarie, quelle fallimentari e quelle di altro
genere.
2. Per ogni vendita giudiziaria il bollettino indica
l'ufficiale procedente, se l'incarico è affidato al
cancelliere o all'ufficiale giudiziari, specifica se si
tratta di vendita con o senza incanto, descrive
sommariamente gli oggetti ed indica il prezzo, il luogo,
il giorno e l'ora della vendita. Rende noto il luogo
dove i beni sono esposti al pubblico.
3. Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre,
essere indicati il fallimento al cui la vendita si
riferisce, il giudice delegato o il pretore ed il
curatore.
4. L'istituto, se richiesto, deve inserire nel
bollettino gli avvisi delle vendite che saranno
effettuate direttamente dal cancelliere o dall'ufficiale
giudiziario anche in luogo diverso dai locali
dell'istituto.
5. Il bollettino è spedito gratuitamente alla locale
camera di commercio, al comune per l'affissione
nell'albo, al giudice dell'esecuzione, al presidente
della corte di appello per gli istituti operanti nel
distretto, al presidente del tribunale ed al pretore
dirigente per quelli operanti nel circondario affinché
sia affisso all'albo della pretura circondariale. |
|
Art. 17 |
- Pubblicità sul bollettino
ufficiale |
^ |
1. L'istituto è tenuto a pubblicare sul
bollettino:
1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni
di eredità giacenti o a beni oggetto di provvedimenti
di volontaria giurisdizione, nonché quelli relativi alle
vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base,
nel testo indicato dal giudice;
2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata
dal giudice l'aggiudicazione al maggior offerente. |
|
Art. 18 |
- Altre forme di pubblicità ed esposizione
al pubblico dei beni in vendita |
^ |
1. L'istituto cura la diversa particolare
pubblicità stabilita dal giudice, con onere a carico del
creditore istante anticipatario, nonché ogni altra forma
di pubblicità idonea per la maggiore conoscenza della
vendita.
2. L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal
giorno precedente ad un'ora prima di quella fissata per
le vendite da eseguirsi presso i locali dell'istituto e
per almeno tre ore quando al vendita deve eseguirsi in
luogo diverso.
3. Il giudice dell'esecuzione, ove ricorrano gravi
motivi, può stabilire una durata maggiore
dell'esposizione. |
|
Capo
IV
DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI
|
|
Art. 19 |
-
Custodia |
^ |
1. L'istituto può essere nominato
all'atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In
tal caso deve essere presente al conferimento
dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera
di riconoscimento indicata nell'articolo 5, che può
farsi autorizzare al trasporto delle cose per
conservarle nella sede o nei depositi dell'istituto.
2. Il giudice, successivamente al pignoramento o
sequestro, può nominare l'istituto custode dei beni
pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente
custode e disporre, se del caso, che le cose stesse
siano trasportate nella sede o nei depositi
dell'Istituto.
3. Le eventuali spese di trasporto, anticipate dal
creditore, sono rimborsate, previa liquidazione del
giudice, entro i limiti fissati dalla tabella allegata.
4. L'istituto percepisce per la custodia i compensi
stabiliti dall'articolo 37 del presente regolamento dal
giorno dell'asporto fino a quello dell'effettiva
vendita, così come liquidati dal giudice.
5. L'istituto è autorizzato a trattenere le spese ed i
compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal
creditore o dal debitore a seconda dei casi.
6. L'istituto è tenuto a consentire ai creditori muniti
dell'avviso del cancelliere di cui all'articolo 538 del
codice di procedura civile l'ispezione dei preziosi
pignorati tenuti in custodia. |
|
Art.
20 |
- Custodia successiva all'estinzione del
processo - Eliminazione delle cose invendute |
^ |
1. L'istituto, in seguito all'estinzione
del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in
caso di cessazione della vendita prevista dall'articolo
504 del codice di procedura civile, comunica al
debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che le cose in custodia sono a sua
disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo
pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V
del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo
l'incanto senza presso base e la procedura non possa
utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così
come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose
invendute e non ritirate dal debitore sono a cura
dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza
ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta
salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756,
ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice
civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è
depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura
dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di
interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto
inefficace l'istituto percepisce i compensi di cui
all'articolo 33 dal creditore procedente. In tali
ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel
comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni
previste dai commi precedenti nei confronti
dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo
pagamento dei compensi dovuti. |
|
Art.
21 |
-
Amministrazione
giudiziaria |
^ |
1. Qualora il giudice dell'esecuzione, o
quello delegato al fallimento, oppure il commissario
liquidatore, affidino all'istituto l'amministrazione
giudiziaria di immobili, il cancelliere o il curatore,
oppure l'incaricato del commissario liquidatore procede,
unitamente ad un rappresentante dell'istituto, ad
eseguire l'inventario ed il bilancio di consistenza
mediante verbalizzazione delle operazioni compiute.
2. L'istituto, avuto in consegna l'immobile unitamente
al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve
iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro
cronologico contabile, da tenere costantemente
aggiornato, e formare il fascicolo contenente i
documenti giustificativi.
3. L'istituto deve compiere tutti gli atti necessari
all'incarico affidatogli entro i limiti dell'ordinaria
amministrazione, attenendosi alle direttive impartite
dal giudice o dal commissario e dovrà segnalare
immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di
terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi turbativa.
4. Alla fine di ogni trimestre l'istituto deve
presentare il conto di ogni singola amministrazione e
depositare le relative rendite disponibili nei modi
stabiliti dal giudice o dal commissario.
5. Al termine di ogni singola amministrazione l'istituto
deve presentare il rendiconto finale all'approvazione
dell'autorità che ha conferito l'incarico, la quale ne
rilascerà attestazione scritta.
6. L'istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari,
quale custode o amministratore, fornisce al giudice
l'assistenza necessaria per la vendita e può essere
dallo stesso incaricato selle operazioni preliminari
all'uopo indispensabili. |
|
Art.
22 |
-
Provvedimenti di
autorizzazione alla vendita |
^ |
1. Il giudice dell'esecuzione che
incarica l'istituto di procedere alla vendita,
stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a prezzo
minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior
offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e
l'ora della vendita tenuto conto dell'orario diurno e
serale praticato dall'istituto e dal numero degli
incarichi che possono essere espletati nello stesso
giorno, secondo il calendario a tal fine predisposto.
2. Ogni vendita, salvo che si tratti di cose
deteriorabili, deve essere fissata per l'esecuzione non
prima di venti giorni liberi dalla data del
provvedimento che la dispone.
3. Il creditore è tenuto ad effettuare il versamento del
compenso previsto dell'articolo 31 all'istituto nella
misura stabilita nell'allegata tariffa, entro le
quarantotto ore dalla pronuncia dell'ordinanza di
vendita o dalla notificazione del decreto. Il pretore
può subordinare a tale versamento l'esecuzione della
vendita, in tal caso, se il creditore non vi ottemperi
nel termine fissato, il provvedimento che dispone la
vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale
disposizione, l'istituto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, invita il
creditore a provvedere al versamento non effettuato,
entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore
non ottempera a tale invito l'istituto ne informa la
cancelleria e il pretore revoca il provvedimento di
vendita.
4. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento
il creditore procedente, unitamente all'eventuale
presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve
effettuare presso la cassa dell'istituto il versamento
forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese
sostenute dall'istituto, per ottenere la rifissazione
della vendita.
5. Il cancelliere provvede alla pubblicazione degli
avvisi ai sensi dell'articolo 490 del codice di
procedura civile e comunica d'ufficio all'istituto entro
cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico,
specificando tutti gli estremi necessari
all'espletamento dell'incarico stesso, nonché l'importo
dei crediti per i quali si procede e allega copia, in
carta libera, con certificazione di conformità, del
processo verbale di pignoramento.
6. L'istituto può in ogni tempo prendere visione presso
la cancelleria del fascicolo dell'esecuzione. |
|
Art.
23 |
-
Vendita senza incanto |
^ |
1. Per la vendita senza incanto si
applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura
civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello
stesso codice.
2. Il cancelliere comunica tempestivamente all'istituto
il provvedimento del giudice e l'istituto cura, se del
caso, il ritiro delle cose pignorate. |
|
Art.
24 |
-
Attività preparatoria
della vendita con incanto |
^ |
1. L'istituto di vendite giudiziarie,
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 22,
provvede alla registrazione dell'incarico formando il
relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente
ha effettuato il versamento forfettario, cura la
pubblicità nei modi indicati dagli articoli 16, 17, 18.
Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato, a
norma dell'articolo 25, per il trasporto delle cose
pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo,
nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni
previste dall'articolo 67 del codice di procedura civile
e con la lettera semplice dà il preavviso del giorno del
trasporto al debitore custode, procede, quindi, in
concorso con il custode, alla ricognizione dei beni
pignorati redigendone verbale, provvede al trasporto
delle cose da vendere e ne fa l'esposizione al pubblico
nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 18.
2. Qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto che
la vendita segua in luogo diverso dai locali
dell'Istituto, un incaricato di questo deve provvedere
alla ricognizione, all'eventuale trasporto ed
all'esposizione al pubblico nel tempo indicato
nell'articolo 18. |
|
Art.
25 |
-
Ricognizione e
trasporto |
^ |
1. Quando il trasporto delle cose da
vendere non sia avvenuto all'atto del pignoramento
o successivamente per ordine del giudice
dell'esecuzione, l'istituto incaricato provvede alla
ricognizione delle cose da vendere e ne effettua il
trasporto, sia nei propri locali, che in luogo diverso
da quello in cui le cose si trovano, entro il terzo
giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi
di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al
debitore del giorno in cui sarà effettuato il trasporto
o la ricognizione.
2. L'istituto risponde come custode delle cose
consegnate per il trasporto per tutto il tempo
necessario per l'espletamento della procedura di
vendita.
3. Nei casi di intrasportabilità e nei casi in cui è
opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al
trasporto delle cose pignorate, l'istituto ne informa il
giudice per il provvedimenti relativi. Ove la pretesa
intrasportabilità risulti infondata, le spese per la
fissazione della nuova vendita sono a carico
dell'istituto.
4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del
custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario
aprire porte, Ripostigli o recipienti, vincere la
resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure
allontanare persone che disturbano la ricognizione o il
trasporto, l'incaricato dell'istituto, munito della
tessera di riconoscimento di cui all'articolo 5 del
presente regolamento, provvede secondo le circostanze
richiedendo, quando occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
5. Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia
necessario ricorrere all'intervento di un fabbro o di
altro personale non alle dipendenze dell'istituto, il
giudice dell'esecuzione, su documentata istanza
dell'istituto stesso, liquida le spese relative.
6. Se le cose rinvenute risultano deteriorate o difformi
da quelle descritte nell'atto di pignoramento o sorga
fondato dubbio dell'identità delle stesse, l'istituto si
astiene dall'eseguire l'asporto degli oggetti pignorati
ed informa immediatamente il giudice dell'esecuzione.
7. Quando le cose pignorate risultino sottratte,
soppresse, distrutte o disperse, l'istituto ne informa
il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e
le parti interessate.
8. Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito p4er
colpa dell'istituto nel termine indicato al comma 1, i
compensi previsti degli articoli 30 e seguenti sono
ridotti alla metà. Tale disposizione non si applica
qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o
ravvisi il grave motivo. |
|
Art.
26 |
- Sala delle aste |
^ |
1. Alla porta esterna
dell'istituto vendite giudiziarie è affisso, almeno
ventiquattro ore prima dell'indicato, un elenco sommario
a stampa delle cose da vendere, con l'indicazione del
prezzo minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano
particolari pregi, ne viene fatta espressa menzione
nell'elenco.
2. Nell'interno della sala è disposto in luogo ben
visibile un cartello riproducente a
stampa il teso degli
articoli 353 e 354 del codice penale, nonché degli
articoli 7 e 27 del presente regolamento e degli
articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 540 del
codice di procedura civile. Inoltre è esposta la tariffa
ministeriale dei compensi spettante all'istituto.
3. La natura giudiziaria della vendita è portata a
conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella
sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed è
dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli
incanti.
4. Per le vendite in luogo si applicano, ove occorra, i
commi 4 e 5 dell'articolo25. |
|
Art.
27 |
- Modo dell'incanto |
^ |
1. Alla vendita all'incanto si applicano
gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura
civile e quelli delle disposizioni di attuazione
relative. Vi procede un banditore dell'istituto, il
quale redige il processo verbale, che deve contenere la
precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome,
nome, domicilio o residenza del compratore, del
documento di identificazione da questi esibito qualora
si tratti di persona non conosciuta dal personale
dell'istituto, del prezzo pagato, dell'importo
dell'imposta di registro e di ogni altra somma
corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve
essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal
bollettario di cui all'articolo 12.
2. L'istituto deve versare immediatamente il prezzo
ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli,
su un libretto bancario produttivo di interessi
intestato al debitore, e consegnarlo senza ritardo al
cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente
per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla
legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n. 5), e
successive modificazioni.
3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle
ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta
all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa
allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di
depositare le cose in altro luogo a spese e rischio
dell'aggiudicatario. |
|
Art.
28 |
-
Modificazioni
relative alla vendita |
^ |
1. Qualora il processo esecutivo venga
sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata
la vendita, la parte che ha interesse deve presentare
all'istituto il biglietto della cancelleria che comunica
il relativo provvedimento. |
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Art.
29 |
- Norme applicabili per le
altre vendite |
^ |
1. Per qualsiasi altra vendita disposta
dall'autorità giudiziaria e affidata per l'esecuzione
all'istituto, si osservano, in quanti applicabili, le
disposizioni del presente capo.
2. Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel
fallimento, estratto del provvedimento del giudice
delegato o del pretore ed estratto in triplo
dell'inventario sono trasmessi dal curatore
all'istituto.
3. L'istituto restituisce firmato uno degli estratti
dell'inventario e, quando occorre, provvede al trasporto
degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni
antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno
quarantotto ore prima della vendita medesima.
4. Il curatore assiste all'incanto. Se la vendita è
senza incanto, trasmette all'istituto le offerte che gli
siano pervenute direttamente.
5. Nel caso di Pluralità di offerte, l'istituto invita
gli offerenti ad una gara sull'offerta maggiore.
6. Le somme ricavate dalla vendita sono subito
depositate a cura dell'istituto con le modalità previste
dall'articolo 34 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
267.
7. Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di
affidare l'incarico di vendita giudiziaria al
cancelliere o all'ufficiale giudiziario, costoro possono
richiedere l'intervento dell'istituto per l'espletamento
di tutti gli atti preparatori all'incanto. Analoga
prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che,
ai sensi dell'articolo 264 del codice di procedura
penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato. |
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Capo V
DEI COMPENSI
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Art.
30 |
- Dei compensi |
^ |
1. L'istituto per gli incarichi ricevuti
percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.
2. L'ammontare dei compensi spettanti all'istituto
secondo le norme del presente capo è determinato secondo
l'allegata tariffa; questa non può essere aggiornata,
ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel
triennio precedente.
3. Tali compensi comprendono tutte le spese della
pubblicità effettuata ai sensi degli articoli 16 e 17,
le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia
successiva al trasporto ai sensi dell'articolo 25, comma
1, esposizione al pubblico, vendita ed ogni altra
prestazione accessoria ordinaria e straordinaria sia
relativa alla gestione che all'espletamento
dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o
sequestrati nell'ambito del territorio urbano del
capoluogo in cui l'Istituto opera.
4. Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e
per metà è corrisposto all'acquirente. Nell'ipotesi di
assegnazione è corrisposto per intero dall'assegnatario,
in conformità delle tariffe indicate nell'allegato, che,
vistato dal Ministro, fa parte integrante del presente
regolamento.
5. Qualora di tratti di incarichi da giudici di altro
circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del
capoluogo in cui l'istituto opera, L'istituto stesso
percepisce le maggiori spese do trasporto, liquidate dal
giudice medesimo secondo l'allegata tariffa.
6. La spesa per la pubblicità di cui al comma 4
dell'articolo 16 è rimborsata, previa esibizione della
ricevuta di versamento eseguito presso l'Istituto
Poligrafico dello Stato; con le stesse modalità si
provvede al rimborso per le vendite fallimentari, ed il
pagamento è effettuato a pubblicazione avvenuta. La
spesa di pubblicità di cui al citato comma 4, può essere
prelevata da parte dell'istituto stesso dal ricavato
della vendita effettuata dall'ufficiale procedente o
dall'istituto incaricato.
7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese
gravano sul creditore istante.
8. Il compenso di custodia per il periodo anteriore al
trasporto e quello spettante all'istituto per l'incarico
di custodia non seguito dall'incarico di vendita sono
liquidati dal giudice a norma dell'articolo 65 del
codice civile, in conformità all'allegata tariffa, su
istanza dell'istituto stesso.
9. La distinta dettagliata dei compensi e delle spese
percepite a qualsiasi titolo dall'istituto è, dopo il
deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal
giudice o dal cancelliere. Ove risulti la percezione
indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione
agli aventi diritto.
10. E' fatto rigoroso divieto all'istituto di percepire
da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da
quelli previsti dal presente regolamento. |
|
Art.
31 |
-
Versamento
forfettario |
^ |
1. Il creditore procedente, oltre al
deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, è
tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui
all'ultimo comma dell'articolo 29, direttamente alla
cassa dell'istituto nei termini e agli effetti stabiliti
dall'articolo 24, un versamento a titolo di rimborso
forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per
concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa
ordinaria e straordinaria, successiva all'incarico di
vendita per la quale non sia specificatamente previsto
il rimborso.
2. L'ammontare del versamento è deteriorato
dall'allegata tariffa e varia a seconda del valore della
procedura determinato dal prezzo fissato a norma
dell'articolo 535 del codice di procedura civile.
3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del
processo esecutivo, il creditore procedente è tenuto ad
effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista
nell'apposita voce della tabella allegata al presente
decreto. |
|
Art.
32 |
- Compensi in caso di
vendita e di assegnazione |
^ |
1. Nel provvedimento di autorizzazione
alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso
dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in
quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione
dispone che all'istituto siano liquidati i compensi
nella misura indicata nella tariffa allegata.
2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3,
dell'articolo 30 del presente regolamento e quando per
la atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito
diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e
straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori
somme liquidate dal giudice dell'esecuzione su
documentata istanza dell'istituto.
3. L'istituto può trattenere la parte dei compensi
dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e
riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da
questi dovuta. |
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Art. 33 |
- Compensi in caso di
estinzione del processo |
^ |
1.
Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la
vendita non ha luogo per cause non dipendenti
dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo
statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o
dal debitore, un compenso nella misura indicata nella
allegata tariffa. |
|
Art. 34 |
-
Compensi in casi di
vendita non eseguita |
^ |
1. Nel caso di sospensione del processo
esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il giudice
dell'esecuzione disponga di differimento della vendita
con contestuale fissazione della nuova data,
all'istituto spetta un ulteriore compenso determinato
secondo la tariffa allegata.
2. Il provvedimento di differimento della vendita è
subordinato al versamento del relativo compenso
all'istituto da parte del debitore esecutato.
3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per
colpa dell'istituto, le spese necessarie per la
rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano
sull'istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun
ulteriore compenso è dovuto. |
|
Art. 35 |
- Compensi e spese di
trasporto |
^ |
1. All'istituto non spetta un compenso
per il trasporto dei beni pignorati essendo lo stesso
compreso in quello per la vendita e l'assegnazione,
salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice
dell'esecuzione decide l'ammontare del rimborso;
tuttavia, qualora la comunicazione della sospensione o
della estinzione del processo esecutivo o dl
differimento della vendita venga fatta tardivamente
all'istituto che abbia inviato i mezzi sul luogo di
custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui non
sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da
vendere, l'istituto ha diritto a ricevere un compenso
pari a quello indicato nell'allegata tariffa.
2. Qualora l'istituto riceva incarichi a norma
dall'articolo 30, comma 5, e nel caso di diverse e
maggiori somme spettanti all'istituto in conseguenza
della peculiarità dell'incarico espletato, allo stesso
competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice
dell'esecuzione, in conformità dell'allegata tariffa e
su istanza dell'istituto stesso. |
|
Art. 36 |
- Compensi per le vendite relative a
corpi di reato
e al recupero di crediti
iscritti a campione |
^ |
1. Per le vendite nell'interesse
dell'erario relative a crediti iscritti a campione e per
le vendite di corpi di reato, l'istituto percepisce il
compenso determinato dall'allegata tariffa escluso,
pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal presente
capo.
2. In caso di pagamento del debito erariale relativo a
crediti iscritti a campione prima della vendita,
l'istituto, se ha già proceduto al trasporto dei beni,
percepisce dal debitore il compenso previsto
dall'articolo 35 osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 20.
3. Nel caso in cui l'istituto non abbia proceduto al
trasporto, lo stesso percepisce dal debitore un compenso
in misura pari al cinquanta per cento di quello previsto
dall'articolo 33, osservate in quanto applicabili le
disposizioni dell'articolo 20. |
|
Art. 37 |
- Compensi in caso di
custodia |
^ |
1. L'istituto quando risponde come
custode delle cose avute in consegna ha diritto, fino al
tempo necessario per l'espletamento della procedura di
vendita e comunque per tutto il periodo della custodia,
ad un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli
indicati negli articoli precedenti.
2. La misura del compenso è determinata secondo quanto
stabilito dalla allegata tariffa differenziandosi i casi
di custodia dei beni nel luogo del pignoramento o del
sequestro, da quelli di custodia nella sede o nei locali
dell'istituto.
3. L'istituto per ottenere la liquidazione del compenso
relativo alla custodia dei beni esercitata fuori da
propri locali, dovrà dimostrare al giudice di aver
effettivamente espletato l'incarico, producendo i
verbali dei periodici accessi.
4. Nessun compenso è dovuto all'istituto per la custodia
quando questa abbia luogo per incarichi di vendita
relativi a preziosi. |
|
Art. 38 |
-
Altri compensi |
^ |
1. Per le vendite fallimentari
l'ammontare del compenso e delle spese in favore
dell'istituto è determinato di volta in volta, con
ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed è
prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice
può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a
carico dell'attivo fallimentare.
2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola
amministrazione giudiziaria sarà stabilito dalla
autorità che ha conferito l'incarico in relazione alla
durata e all'importanza della procedura, tenendo
presenti le tariffe locali praticate per le
amministrazioni affidate a privati.
3. La stessa autorità, in occasione della presentazione
periodica dei rendiconti di gestione, può concedere
all'istituto anticipazioni sul compenso che sarà
liquidato al termine dell'incarico.
4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto
percepisce un compenso pari alla normale provvigione
bancaria.
5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente
capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare
all'istituto i compensi per l'attività svolta. |
|
Art. 39 |
-
Spese del processo di
esecuzione |
^ |
1. Le precedenti disposizioni si
applicano senza pregiudizio del principio stabilito
dall'articolo 95 del codice di procedura civile
sull'onere selle spese del processo di esecuzione. |
|
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 40 |
-
Cessazione della
concessione |
^ |
1. La concessione ha la durata normale di
cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un
altro quinquennio e così successivamente, qualora sei
mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato non
manifesti volontà contraria, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al
Ministro di grazia e giustizia - Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio
V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il
provvedimento di cessazione.
2. Per le procedure in corso al momento della cessazione
si applicano le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 41.
3. La cessazione della concessione deve essere
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale " del ministero di
grazia e giustizia. Le domande di nuova concessione
vanno presentate al Ministero di grazia e giustizia -
Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni - ufficio V, o alla corte d'appello
competente per territorio, entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le
domande inviate per posta fa fede la data di
spedizione. |
|
Art. 41 |
-
Revoca della
concessione |
^ |
1. Il Ministro di grazia e giustizia, nei
casi di violazione delle norme di cui al presente
regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel
funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o
quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive
ravvisi la inopportunità dell'ulteriore mantenimento in
funzione di detto istituto, può revocare la concessione.
2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di
revoca l'istituto cessa da ogni attività e per ciascun
incarico è tenuto a dare rendiconto all'autorità che ha
conferito l'incarico, la quale adotterà gli opportuni
provvedimenti in ordine alla procedura in corso.
3. La concessione si intende revocata di diritto nei
casi di morte, fallimento o perdita della capacità
giuridica del titolare. |
|
Art. 42 |
-
Disposizioni
transitorie |
^ |
1. Per gli incarichi in via di
espletamento all'atto dell'entrata in vigore del
presente regolamento si applicano le disposizioni
preesistenti.
2. Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia
riassunto dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, si applicano le nuove disposizioni. |
|
Art. 43 |
- Data di entrata in vigore
del regolamento |
^ |
1. Il presente regolamento entra in
vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e
si applica agli incarichi conferiti all'istituto del
momento dell'entrata in vigore.
2. Gli istituti che non intendono accettare la nuova
regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo lettera
raccomandata al Ministro di grazia e giustizia -
Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni - Ufficio V, entro il termine suddetto e ciò
comporterà la revoca automatica della concessione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
Roma, 11 febbraio 1997 |
Il Ministro: FLICK
|
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registrato n. 1 Giustizia, foglio n. 77 |
|
All. |
-
TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI
ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE |
^ |
Versamento forfettario (art. 31):
per procedure fino a 5 milioni: L. 100.000;
per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni:
L. 120.000;
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50
milioni: L. 160.000;
per procedure oltre 50 milioni: L. 200.000.
Rinvio o
sospensione (art. 34) - Riassunzione (art. 31, ultimo
comma):
per procedure fino a 50 milioni: L. 40.000;
per procedure oltre 50 milioni: l. 80.000.
Accesso a vuoto
dell'automezzo con mancato asporto (art. 35, primo
comma):
per tutte le procedure: L. 50.000.
Trasporto effettivo di beni
(art. 30, quinto comma):
L. 1.000 al km per ciascun chilometro percorso al di
fuori dell'aggregato urbano del capoluogo.
Percentuali spettanti agli
I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):
per tutte le vendite sia in loco che presso l'istituto:
18%;
per la vendita di autoveicoli: 12%;
assegnazione di beni asportati presso l'I.V.G.: 10% sul
valore del bene;
assegnazione di beni non asportati:5%.
Vendita di campioni penali
e corpi di reato (art. 36):
per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso
l'I.V.G.:10% del ricavato.
Caso di estinzione (art.
33):
per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:
a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali
dell'I.V.G.:8% sul valore pignorato.
b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del
pignorato.
Custodia (art. 37)
- Esercitata nei locali dell'istituto:
1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e
semirimorchi:
a. con portata fino a 25 q.li :L. 5.500 giornaliere;
b. con portata fino a 35 q.li :L. 6.500 giornaliere;
c. con portata oltre i 35 q.li :L. 12.000 giornaliere;
per rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000
giornaliere;
2) per autoveicoli:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 42.000 per i primi
trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 55.000 per i
primi trenta giorni + 2.500 al giorno per i successivi;
3) per altri beni:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 60.000 per i primi
trenta giorni + 1.200al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 96.000 per i
primi trenta giorni + 2.400 al giorno per i successivi;
- Esercitata fuori dei
locali dell'Istituto:
1) per autoveicoli: (compresi gli autocarri):
il 10% dei compensi previsti per la custodia esercitata
nei locali degli Istituti di cui ai punti 1) e 2)
sopraindicati;
2) per altri beni:
con valore fino a L. 5 milioni: L. 30.000 per i primi
trenta giorni + 500 al giorno per i successivi;
con valore superiore a L. 5 milioni: L. 50.000 per i
primi trenta giorni + 1.000 al giorno per i successivi.
Visto, il Ministro di grazia e giustizia
FLICK |
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