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DECRETO 12 marzo 2004 |
Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio
nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente
le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la
fissazione del compenso ad essi spettante. |
SOMMARIO
INTERATTIVO |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA |
Decreta: |
1. E' approvato lo schema di convenzione-tipo, di cui all'allegato A del
presente decreto, stipulato tra il concessionario o il commissario governativo
del Servizio nazionale di riscossione e l'istituto di vendite giudiziarie, con
il quale sono stabilite le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto,
la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a
pignoramento, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli |
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Allegato A
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SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
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Tra La
__________________________ concessionaria del Servizio
nazionale di riscossione tributi per l'ambito
territoriale della provincia di
___________________________ e l'Istituto di vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio della
circoscrizione giudiziaria di
___________________________.
L'anno 200___, il giorno __________________ del mese di _______________________
nella sede della ______________________________ S.p.A.
Tra la _____________________ S.p.A. nella persona del suo rappresentante legale
______________________________ e l'Istituto di
vendita giudiziaria autorizzato ad operare nel territorio della circoscrizione
giudiziaria con autorizzazione __________________________ nella persona del suo rappresentante legale
sig. ______________________________. |
Premesso |
a) che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha operato il riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337;
b) che l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1999, prevede la possibilità per il concessionario del
Servizio nazionale della riscossione di avvalersi degli istituti, previsti
dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati,
sottoposti a pignoramento;
c) che lo stesso art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilità di stabilire, «con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia» le
modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante;
d) che le parti si uniformano a quanto disposto con il decreto sopra richiamato
concernente regolamento per le modalità di intervento degli Istituti di vendite
giudiziarie per l'asporto, la custodia, e la vendita dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento e la remunerazione ad essi spettanti;
e) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, 18 dicembre 2001, n. 455, e' stato adottato il
regolamento riguardante le modalità di intervento degli Istituti di vendite
giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi
spettanti;
f) che l'art. 1, comma 2, del predetto regolamento prescrive che «le modalità di
esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita
convenzione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che
viene stipulata tra il Concessionario e l'Istituto»; Si conviene quanto segue: |
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1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione. |
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Art. 2 |
- Conferimento
dell'incarico |
^ |
1. Il concessionario o il commissario governativo del servizio nazionale della
riscossione, di seguito detto concessionario, conferisce all'istituto di vendite
giudiziarie, di seguito detto Istituto, l'incarico di asportare, custodire e
vendere i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento.
2. All'atto di detto conferimento il concessionario si impegna ad attribuire,
altresì, all'istituto per la durata della presente convenzione gli ulteriori
incarichi di asporto, custodia e vendita dei beni mobili, anche registrati,
sottoposti a pignoramento nell'arco temporale suddetto.
3. Ai sensi dell'art. 518 del codice di procedura civile, l'ufficiale della
riscossione determina approssimativamente il valore delle cose pignorate con
l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore scelto dal medesimo. |
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Art. 3 |
- Accettazione degli
incarichi e relativi adempimenti |
^ |
1. L'Istituto si impegna a vendere, previo asporto se occorrente, in relazione
alle previsioni dell'art. 7, comma 3, del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, e a custodire
in appositi ed idonei locali specificatamente detenuti i beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento, in esecuzione dell'incarico conferitogli
dal concessionario. 2. L'Istituto si impegna, altresì, limitatamente alla durata
dell'incarico:
a) ad assicurare contro i rischi di danni, incendi e furti i beni mobili, anche
registrati, in quanto detenuti per la custodia e per la vendita, per una somma
non inferiore al 60 per cento del loro valore, determinato ai sensi dell'art. 68
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
b) a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'Albo pretorio per almeno
dieci giorni consecutivi, antecedenti la data della disposta vendita sul
bollettino ufficiale delle vendite giudiziarie edito dall'Istituto vendite
giudiziarie e per via telematica sul sito internet www.astagiudiziaria.com (sito
dell'Associazione nazionale fra gli Istituti vendite giudiziarie);
c) in presenza di valori rilevanti o di intrinseca peculiarità dei beni da
vendere, ad eseguire pubblicità commerciale integrativa, anche a mezzo della
stampa periodica o specializzata, o attraverso spot televisivi, a richiesta del
concessionario o del debitore con spese a loro carico, o ad iniziativa
discrezionale dello stesso Istituto;
d) ad esporre i beni al pubblico dal giorno precedente sino ad una ora prima di
quella fissata per la vendita da eseguirsi presso i locali dello stesso Istituto
e, quando la vendita dovrà eseguirsi in luogo diverso, dal giorno precedente
sino almeno a tre ore prima. |
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1. L'Istituto, a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione e
per la durata dell'incarico conferito dal Concessionario, a garanzia
dell'osservanza dei conseguenti obblighi presta cauzione, direttamente o con
l'intervento di terzi, per un importo non inferiore a quello fissato dall'art. 2
del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 dicembre 2001, n. 455.
2. In sede di prima applicazione, la cauzione dovrà essere inizialmente
prestata a copertura del capitale minimo, in quota fissa di almeno Euro
50.000,00 salvo adeguamento in corso d'anno ove necessario. Per gli anni
successivi si terrà conto delle statistiche dell'anno precedente, relative
all'ammontare degli incarichi conferiti.
3. La cauzione può essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di assicurazione,
autorizzati all'esercizio dell'attività con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria. |
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1. Per consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3
del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 dicembre 2001, n. 455, l'Istituto consente agli incaricati del Concessionario
committente la vigilanza sullo svolgimento dell'incarico conferito, nei limiti
dell'incarico stesso. |
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1. Il mancato o insufficiente adempimento da parte dell'Istituto degli
obblighi correlati all'affidamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'art.
71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, ove comporti la mancata, seppure in parte, riscossione dei tributi non
pagati in relazione ai beni pignorati, e' punito con l'irrogazione della
sanzione amministrativa di ammontare pari al valore del bene stesso,
quantificato ai sensi dell'art. 68 del citato decreto n. 602 del 1973.
2. A tal fine l'Istituto si obbliga a versare l'importo della sanzione al
soggetto impositore a semplice contestazione della rilevata irregolarità.
3. Le irregolarità sono contestate e le penalità sono irrogate con procedimento
conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia, da parte dell'Agenzia
delle entrate, competente per territorio.
4. L'inosservanza, sia pure in parte, delle prescrizioni di cui agli articoli 4
e 5 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 dicembre 2001, n. 455, viene punita con la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00.
5. Ove la violazione accertata configuri un'ipotesi di danno al Concessionario,
in caso di mancata determinazione di tale pregiudizio attraverso la procedura
conciliativa diretta, o a mezzo di atto transattivo, il danno stesso viene
accertato e quantificato attraverso la devoluzione della controversia ad un
collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna
parte ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente della Camera di
commercio o dal presidente della Camera arbitrale, se istituita e funzionante.
Il collegio decide, sentite le parti e ammesse le stesse a presentare documenti,
deduzioni, eccezione e repliche, secondo un procedimento dallo stesso definito
con lodo irrituale da ritenere, pertanto, inoppugnabile.
6. L'eventuale danno accertato rientra nell'ambito delle garanzie prestate a
mezzo cauzione e viene, perciò, soddisfatto mediante attivazione della garanzia
assicurativa o bancaria prestata dall'Istituto. |
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1. In caso di ripetuti mancati o insufficienti adempimenti di uno o più
incarichi commessigli e di gravi irregolarità formali e sostanziali
nell'assolvimento degli stessi, il Concessionario può revocare all'Istituto
l'incarico stesso previa diffida nei suoi confronti. |
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1. L'Istituto e' autorizzato a trattenere i compensi spettantigli per l'attività
prestata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.
2. In caso di estinzione del debito direttamente a mani del Concessionario, lo
stesso corrisponde all'Istituto, entro il quinto giorno dall'avvenuta
estinzione, il compenso nell'entità prevista dalla tabella allegata al
regolamento indicato al comma 1. |
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Art. 9 |
- Durata della
convenzione |
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1. La convenzione ha effetto dal
_________________ sino al __________________. |
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1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455. |
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Art. 11 |
- Oneri fiscali e
spese contrattuali |
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1. Gli
oneri fiscali e le spese relativi al presente atto sono
ripartiti secondo le norme vigenti in materia. |
_______________________ lì __________________
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Il Concessionario _______________________ |
L'Istituto ______________________ |
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