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Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31-12-2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 DECRETO 18 dicembre 2001, n. 455

Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.

 SOMMARIO INTERATTIVO

ART.

COLLEGAMENTO ALL'ARTICOLO

ART.

COLLEGAMENTO ALL'ARTICOLO

01. - Modalità di avvalimento (Note) 07. - Modalità operative specifiche dell'IVG
02. - Garanzie (Note) 08. - Vendita (Note)
03. - Vigilanza 09. - Custodia
04. - Registri e bollettari obbligatori 10. - Compensi e rimborsi spese
05. - Tenuta e controllo dei registri e dei bollettari 11. - Responsabilità
06. - Conferimento dell'incarico All. - Tariffa dei compensi spettanti agli IVG
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;
Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 13 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1 - Modalità di avvalimento

^

1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, può affidare agli Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il Concessionario e l'Istituto.
3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione.
4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di riscossione, il Concessionario può avvalersi di altro Istituto autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria più vicina, il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.

 

Note e avvertenze all'art. 1

^

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi:
b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) revisione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilità, per le societa' concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;
v) -1. Applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d). - 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi. - 3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi. - 4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi. - 5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. - 6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337": "Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie).
- 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.".
- Si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni):
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni).
- Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può esser inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti.".
- Il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1997, n. 95, reca: "Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.".
- Il decreto ministeriale 20 giugno 1960 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1960, n. 169), reca: "Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 6 (Commissione consultiva).
- 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
- 2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.
- 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
- 4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.
- 5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
- 6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse.

 

Art. 2 - Garanzie

^

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 68 (Prezzo base del primo incanto).
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell' esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.".

 

Art.  3 - Vigilanza

^

1. Sul corretto adempimento da parte dell'Istituto degli incarichi che gli sono stati conferiti, limitatamente all'attività correlata alla riscossione dei tributi erariali, vigila l'Agenzia delle entrate. La medesima attribuzione compete anche al Concessionario che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.
2. Con la convenzione di cui all'articolo 1, vengono previste le penali da applicare nonche' le modalità di irrogazione delle stesse, nel caso che dai controlli emergano inadempienze all'assolvimento degli obblighi correlati agli incarichi affidati.

 

Art. 4 - Registri e bollettari obbligatori

^

1 . Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati:
a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite;
b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite;
c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.
2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purché conforme ai modelli cartacei approvati.

 

Art. 5 - Tenuta e controllo dei registri e dei bollettari

^

1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della circoscrizione giudiziaria, con le modalità stabilite nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.
3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.

 

Art. 6 - Conferimento dell'incarico

^

1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il  venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento, l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.
2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare locali idonei e sufficientemente capienti.

 

Art. 7 - Modalità operative specifiche dell'istituto vendite giudiziarie

^

1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla  ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.
2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identità delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario.
3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell' accertata intrasportabilità e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove e' sito il bene.

 

Art. 8 - Vendita

^

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.
3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
4. In questa ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore.
6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.

 

Note all'art. 8:

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- Si riporta il testo degli articoli 66, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati).
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.".
"Art. 69 (Secondo incanto).
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.".
"Art. 70 (Beni invenduti).
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.".
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto ministeriale n. 109 del 1997:
"Art. 20 (Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo. Eliminazione delle cose invendute). -
1. L'Istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così
come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e' depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'Istituto percepisce i compensi di cui all'art. 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.".

 

Art. 9 - Custodia

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1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni può nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. L'Istituto può essere nominato, anche successivamente al pignoramento, custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto, ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei depositi propri.

 

Art. 10 - Compensi e rimborsi spese

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1. Per l'attività compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:
a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera d) della tabella allegato 1, che dovra' essere corrisposto all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri strumenti elettronici;
b) il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c), f) della tabella allegato 1, da recuperare con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, nei limiti delle somme ricavate dalla vendita;
c) il rimborso delle somme di cui alla lettera e) della tabella allegato 1, nel caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore, viene effettuato da questo ultimo.
2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a lire 75.000.

 

Art. 11 - Responsabilità

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1. In caso di perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili da parte del Concessionario per cause imputabili all'attività svolta dall'Istituto per gli incarichi ricevuti, il concessionario ha diritto di rivalsa nei confronti dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2001

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001,
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3,
Economia e finanze, foglio n. 20

 

All. - Tabella dei compensi spettanti agli istituti vendite giudiziarie

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Allegato 1
(articoli 8 e 10 del regolamento)

A) Versamento forfettario:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure superiori a 5 milioni e fino al 10 milioni: lire 120.000;
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire 160.000;
per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000.
B) Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
C) Trasporto effettivo di beni:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
D) Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul ricavato delle vendite:
per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene entro 40 giorni dall'incarico.
E) Caso di estinzione:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000
In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per tutte le procedure lire 300.000.
F) Custodia esercitata nei locali dell'Istituto:
1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:
con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliere;
con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliere;
con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliere;
per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliere;
2) per autoveicoli:
con valore fino a lire 5 milioni : lire 42.000 per i primi trenta giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi;
3) per altri beni:
con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi.
G) Caso di beni rimasti invenduti.
Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato