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agevolano la consultazione, come il "sommario",
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Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 31-12-2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO
18 dicembre 2001, n. 455 |
Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite
giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi
spettanti. |
SOMMARIO
INTERATTIVO |
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA |
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che
prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di
avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per
l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento;
Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la
possibilità di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalità di
intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11
febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto
ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della commissione consultiva di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso
nell'adunanza del 13 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001; |
A d o t t a |
il seguente regolamento: |
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1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio
nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, può
affidare agli Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi
dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per
l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono
definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il
Concessionario e l'Istituto.
3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il
servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al
comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione
giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione.
4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della
provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di
riscossione, il Concessionario può avvalersi di altro Istituto
autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria più vicina,
il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione
conforme allo schema-tipo di cui al comma 2. |
|
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28
settembre 1998, n. 337, delega al Governo per il riordino
della disciplina relativa alla riscossione:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte
al riordino della disciplina della riscossione e del
rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di
conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente
l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli
enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della
facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento
diretto di tali entrate anche mediante delega ai
concessionari stessi:
b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le
societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare
mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni
forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come
riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di
riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale
interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di
affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
servizio e di compiti ad esso connessi o complementari
indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e
di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi
dallo Stato e ridefinizione delle modalità di
determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
con estensione almeno provinciale, secondo modalità che
assicurino il conseguimento di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la
diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto
stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati
alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla
tempestività della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal
Ministero delle finanze, nonche' alla situazione
socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di
somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
a ruolo;
g) revisione della possibilità di versamento delle
somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o
senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente,
ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
esecuzione anche nel rispetto del principio della
collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo
modalità che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di
avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare
per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
valore degli immobili, al di sopra dei quali si può
procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul
bene;
5) la revisione e la semplificazione delle
procedure di vendita di beni immobili e beni mobili
registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non
procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con
eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune
cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle
stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure
esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare
sistemi informativi collegati fra loro e con quelli
dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche
uniformi per l'espletamento degli adempimenti
amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura
informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto
volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
conseguire risultati di più efficiente ed economica
gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di
notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al
riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a
ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la
definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
governativi che ne facciano richiesta, delle domande di
rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli
stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli
uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di
lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per
cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto
fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande
di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i
crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa
di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle
procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle
somme riscosse dai concessionari, anche con previsione
dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico
dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per
l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove
disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e
decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi
di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera
e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata
formazione, di durata non inferiore a trenta giorni
lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione
da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che
abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque
anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale
delle societa' concessionarie della riscossione,
dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti,
l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve
legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di
economicità di gestione, di misure dirette a favorire la
continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
societa' concessionarie della riscossione dei tributi e
delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di
riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale
o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra'
prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio
di riscossione possa riconoscere priorità, nelle
assunzioni di personale adibito alle medesime attività di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata
dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente
delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
spese di gestione dallo stesso sostenute durante la
gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilità, per le societa'
concessionarie, di esercitare l'attività di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali
attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo
separato da quelle della riscossione dei tributi, senza
incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria
di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge
con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabili;
v) -1. Applicazione della disciplina recata dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge ai
rapporti concessori e commissariali in atto per la residua
durata del periodo di gestione, con facolta', per i
concessionari ed i commissari, di costituire societa' per
azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i
rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due
anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio
precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della
riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione
derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova
disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri
direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i
soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio
di riscossione, del termine di due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, per
l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista
dalla lettera d). -
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi. -
3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai
sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono
esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi. -
4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al
Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del
servizio di riscossione dei tributi. -
5. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma
economico sociale della Repubblica, quale limite della
potestà legislativa primaria delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome. -
6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla
presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
così come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: "Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 71 (Intervento degli istituti vendite
giudiziarie).
- 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita
dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a
pignoramento, il concessionario può avvalersi degli
istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le
modalità di intervento dei predetti istituti nella
procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.".
- Si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile (Istituti
autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni):
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e
all'amministrazione dei beni).
- Gli istituti ai quali
possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni
mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del
codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia
e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei
mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e
la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520
secondo comma e 532 del codice; ad essi può esser inoltre
affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta
dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le
modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi
indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei
compensi dovuti agli istituti.".
- Il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1997, n.
95, reca: "Regolamento di modifica al decreto ministeriale
20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.".
- Il decreto ministeriale 20 giugno 1960 (in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio
1960, n. 169), reca: "Approvazione del regolamento unico
per gli Istituti di vendite giudiziarie.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337":
"Art. 6 (Commissione consultiva).
- 1. La commissione
consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera
h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in
materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della
remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del
servizio nazionale della riscossione e all'attività' degli
intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi
generali.
-
2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti
interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti
al servizio della riscossione.
-
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in
volta su singole questioni può consultare singoli
concessionari o rappresentanti della categoria e può
ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di
costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la
Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni
relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento
delle gestioni.
-
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e'
disposto con provvedimento ministeriale su proposta del
presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispondere in relazione alla
durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non
possono essere affidati incarichi di consulenza a
dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due
anni.
-
5. I componenti della commissione durano in carica
cinque anni e possono essere confermati per non più di una
volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite
massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina
a componente della commissione degli esperti e'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
-
6. Le regole di funzionamento della commissione sono
stabilite, su proposta della commissione stessa, con
apposito decreto ministeriale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle
note alle premesse. |
|
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento
dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta
idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta
per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 68 (Prezzo base del primo incanto).
1. Se il
valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o
di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato
dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in
ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e'
stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'
esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il
concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina
dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle
particolari caratteristiche dei beni pignorati.". |
|
1. Sul corretto adempimento da parte dell'Istituto degli incarichi
che gli sono stati conferiti, limitatamente all'attività correlata
alla riscossione dei tributi erariali, vigila l'Agenzia delle
entrate. La medesima attribuzione compete anche al Concessionario che
ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.
2. Con la convenzione di cui all'articolo 1, vengono previste le
penali da applicare nonche' le modalità di irrogazione delle stesse,
nel caso che dai controlli emergano inadempienze all'assolvimento
degli obblighi correlati agli incarichi affidati. |
|
1 . Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli
incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito
registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti
con enti esterni, di seguito indicati:
a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con
incarico di vendita e delle relative vendite;
b) registro di deposito presso il concessionario committente
degli atti relativi alle vendite;
c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto
con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di
quelle percepite per compensi.
2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere
sostituiti con documentazione informatica purché conforme ai modelli
cartacei approvati. |
|
1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che
informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio
delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della
circoscrizione giudiziaria, con le modalità stabilite nell'articolo
13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che
prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme
stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.
3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la
regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze
redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che
trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al
Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con
enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono
conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni. |
|
1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il
venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento,
l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1,
specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello
stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.
2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare
locali idonei e sufficientemente capienti. |
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1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla
ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e
risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per
l'espletamento della procedura di vendita.
2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle
descritte o sorge fondato dubbio sull'identità delle stesse, o se
pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite,
l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il
Concessionario.
3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di
smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato,
ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione
sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che
potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni
materiali, l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell' accertata
intrasportabilità e ne informa il Concessionario. In tal caso la
vendita avviene sul posto ove e' sito il bene. |
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1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le
disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7,
l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.
3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo
incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del
successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo n. 46 del 1999.
4. In questa ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che
comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della
definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato
articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come
sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito
all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da
parte del debitore.
6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui
al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109,
le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della
tabella, allegato 1. |
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- Si riporta il testo degli articoli 66, 69 e 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati).
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla
casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il
primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal
pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno
stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla
data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che
degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.".
"Art. 69 (Secondo incanto).
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di
procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non
inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.".
"Art. 70 (Beni invenduti).
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro
tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore
alla metà del prezzo base del secondo incanto ad un terzo incanto ad offerta
libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del
comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato
l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla
notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono
distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed
assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige
verbale.".
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto ministeriale n. 109 del
1997:
"Art. 20 (Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo.
Eliminazione delle cose invendute). -
1. L'Istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca
del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del
codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo
invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V
del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo
base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla
comunicazione così
come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate
dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza
ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilità
degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice
civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e' depositata, entro le
quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario
produttivo di interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'Istituto
percepisce i compensi di cui all'art. 33 dal creditore procedente. In tali
ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi
precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo
pagamento dei compensi dovuti.". |
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1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni può nominare custode
degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico
con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista
dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. L'Istituto può essere nominato, anche successivamente al pignoramento,
custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto,
ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei
depositi propri. |
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1. Per l'attività compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui
all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:
a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera
d) della tabella allegato 1, che dovra' essere corrisposto all'atto della
consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a
copertura garantita o con altri strumenti elettronici;
b) il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c), f) della tabella
allegato 1, da recuperare con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, nei
limiti delle somme ricavate dalla vendita;
c) il rimborso delle somme di cui alla lettera e) della tabella allegato 1, nel
caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore,
viene effettuato da questo ultimo.
2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella
stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso
complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a
lire 75.000. |
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1. In caso di perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili da parte
del Concessionario per cause imputabili all'attività svolta dall'Istituto per
gli incarichi ricevuti, il concessionario ha diritto di rivalsa nei confronti
dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2001 |
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Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001,
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3,
Economia e finanze, foglio n. 20 |
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Allegato 1
(articoli 8 e 10 del regolamento) |
A) Versamento forfettario:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure superiori a 5 milioni e fino al 10 milioni: lire
120.000;
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire
160.000;
per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000.
B) Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
C) Trasporto effettivo di beni:
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
D) Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul
ricavato delle vendite:
per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a
carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene
entro 40 giorni dall'incarico.
E) Caso di estinzione:
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;
per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000
In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per
tutte le procedure lire 300.000.
F) Custodia esercitata nei locali dell'Istituto:
1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:
con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliere;
con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliere;
con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliere;
per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliere;
2) per autoveicoli:
con valore fino a lire 5 milioni : lire 42.000 per i primi trenta
giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi
trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi;
3) per altri beni:
con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta
giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi;
con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi
trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi.
G) Caso di beni rimasti invenduti.
Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti,
rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.
Il testo di questo
provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun
modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato |
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