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Il decreto di seguito
PARZIALMENTE
riportato, è interattivo,
ovvero è caratterizzato da alcune funzioni che ne
agevolano la consultazione, come il "sommario",
recante la descrizione degli articoli alla cui pressione
si viene rinviati ai rispettivi disposti; o le freccette
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DPR 602/73 – Riscossione D.P.R.
29-09-1973, n. 602 |
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito [1]
(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario) |
:: SOMMARIO INTERATTIVO :: |
seguono i link interattivi agli articoli |
Titolo II
RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(omissis)
Capo II
ESPROPRIAZIONE FORZATA
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 49 -
(Espropriazione forzata)
Art. 50 - (Termine
per l'inizio dell'esecuzione)
Art. 51 - (Surroga
del concessionario in procedimenti esecutivi già
iniziati)
Art. 52 -
(Procedimento di vendita)
Art. 53 -
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento e
cancellazione della trascrizione)
Art. 54 -
(Intervento dei creditori)
Art. 55 - (Divieto
per il concessionario di acquisto dei beni
pignorati)
Art. 56 -
(Deposito degli atti e del prezzo)
Art. 57 -
(Opposizione all'esecuzione o agli atti
esecutivi)
Art. 58 -
(Opposizione di terzi)
Art. 59 -
(Risarcimento dei danni)
Art. 60 -
(Sospensione dell'esecuzione)
Art. 61 -
(Estinzione del procedimento per pagamento del
debito)
Sezione II
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione mobiliare
Art. 62
-(Disposizioni particolari sui beni pignorabili)
Art. 63 -
(Astensione dal pignoramento)
Art. 64 -
(Custodia dei beni pignorati)
Art. 65 -
(Notifica del verbale di pignoramento)
Art. 66 - (Avviso
di vendita dei beni pignorati)
Art. 67 - (Incanto
anticipato)
Art. 68 - (Prezzo
base del primo incanto)
Art. 69 - (Secondo
incanto)
Art. 70 - (Beni
invenduti)
Art. 71 -
(Intervento degli istituti vendite giudiziarie)
Sezione III
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione presso terzi
Art. 72 -
(Pignoramento di fitti o pigioni)
Art. 73 -
(Pignoramento di cose del debitore in possesso
di terzi)
Art. 74 - (Vendita
e assegnazione dei crediti pignorati)
Art. 75 -
(Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)
Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione immobiliare
Art. 76 -
(Espropriazione immobiliare)
Art. 77 -
(Iscrizione di ipoteca)
Art. 78 - (Avviso
di vendita)
Art. 79 - (Prezzo
base e cauzione)
Art. 80 -
(Pubblicazione e notificazione dell'avviso di
vendita)
Art. 81 - (Secondo
e terzo incanto)
Art. 82 -
(Versamento del prezzo)
Art. 83 -
(Progetto di distribuzione)
Art. 84 -
(Distribuzione della somma ricavata)
Art. 85 -
(Assegnazione dell'immobile allo Stato)
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI
Art. 86
-(Fermo di beni mobili registrati)
(omissis) |
|
Capo
II - ESPROPRIAZIONE FORZATA |
Sezione I
Disposizioni generali |
|
Art. 49 -
(Espropriazione forzata) |
1.
Per la riscossione delle somme non pagate il
concessionario procede ad espropriazione forzata
sulla base del ruolo, che costituisce titolo
esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è
regolato dalle norme ordinarie applicabili in
rapporto al bene oggetto di esecuzione, in
quanto non derogate dalle disposizioni del
presente capo e con esso compatibili.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali
giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della
riscossione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 50 - (Termine per
l'inizio dell'esecuzione) |
1.
Il concessionario procede ad espropriazione
forzata quando è inutilmente decorso il termine
di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di pagamento, salve le disposizioni
relative alla dilazione ed alla sospensione del
pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta
dalla notifica di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in
conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla data della
notifica.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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^ |
Art. 51 - (Surroga del
concessionario in procedimenti esecutivi già
iniziati) |
1.
Qualora sui beni del debitore sia già iniziato
un altro procedimento di espropriazione, il
concessionario può dichiarare al giudice
dell'esecuzione di volersi surrogare al
creditore procedente, indicando il credito in
relazione al quale la surroga è esercitata. La
dichiarazione è notificata al creditore
procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il
creditore procedente o il debitore non hanno
corrisposto al concessionario l'importo del suo
credito, il concessionario resta surrogato negli
atti esecutivi già iniziati e li prosegue
secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto
di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 52 - (Procedimento
di vendita) |
1.
La vendita dei beni pignorati è effettuata,
mediante pubblico incanto o nelle altre forme
previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza necessità di
autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato
dall'ufficiale della riscossione.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4,
lett. b-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1997, n. 30 e, successivamente,
sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999. |
|
^ |
Art. 53 - (Cessazione
dell'efficacia del pignoramento e cancellazione
della trascrizione) |
1.
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua
esecuzione sono trascorsi centoventi giorni
senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in
pubblico registro mobiliare o immobiliare, il
concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma
1 ed in ogni altro caso di estinzione del
procedimento richiede entro dieci giorni al
conservatore la cancellazione della
trascrizione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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^ |
Art. 54 - (Intervento dei
creditori) |
1.
I creditori che intendono intervenire
nell'esecuzione debbono notificare al
concessionario un atto contenente le indicazioni
prescritte dal secondo comma dell'articolo 499
del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto
il diritto di partecipare alla distribuzione
della somma ricavata dalla vendita dei beni
pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono
oltre la data fissata per primo incanto o, nel
caso di espropriazione presso terzi, per
l'assegnazione del credito pignorato, concorrono
alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo che sono stati
soddisfatti i diritti del concessionario, dei
creditori aventi diritto di prelazione e dei
creditori chirografari intervenuti prima di
detta data.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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^ |
Art. 55 - (Divieto per
il concessionario di acquisto dei beni
pignorati) |
1.
Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del
codice di procedura civile, il concessionario
non può chiedere l'assegnazione dei beni
pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi
negli incanti, neppure per interposta persona.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999.
2 A norma dell'art. 36, comma 4, medesimo D.Lgs.
n. 46/1999, il divieto stabilito dal presente
articolo non si applica se il concessionario è
una banca che procede all'espropriazione di beni
immobili anche per la tutela di crediti propri,
non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza. |
|
^ |
Art. 56 - (Deposito
degli atti e del prezzo) |
1.
Gli atti del procedimento di espropriazione,
compresa la prova degli adempimenti prescritti
dall'articolo 498 del codice di procedura
civile, sono depositati, a cura del
concessionario, nella cancelleria del giudice
dell'esecuzione nel termine di dieci giorni
dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto
dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è
consegnata al cancelliere per essere depositata
nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri
creditori aventi diritto ad essere soddisfatti
con preferenza o in via concorrente rispetto al
concessionario, ovvero se la somma ricavata è
sufficiente a soddisfarli integralmente, il
giudice dell'esecuzione autorizza il
concessionario a trattenere l'ammontare del suo
credito, depositando in cancelleria l'eventuale
eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri
creditori, restituendola al debitore.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 57 - (Opposizione
all'esecuzione o agli atti esecutivi) |
1.
Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per
quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del
codice di procedura civile relative alla
regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o
agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza
di comparizione delle parti avanti a sé con
decreto steso in calce al ricorso, ordinando al
concessionario di depositare in cancelleria,
cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del
ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 58 -
(Opposizione di terzi) |
1.
L'opposizione prevista dall'articolo 619 del
codice di procedura civile deve essere promossa
prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando
i mobili pignorati nella casa di abitazione o
nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei
coobbligati, o in altri luoghi a loro
appartenenti, hanno formato oggetto di una
precedente vendita nell'ambito di una procedura
di espropriazione forzata promossa dal
concessionario a carico del medesimo debitore o
dei medesimi coobbligati. [2]
3. Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo
grado del debitore iscritto a ruolo e dei
coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili
pignorati nella casa di abitazione o
nell'azienda del debitore o del coobbligato, o
in altri luoghi a loro appartenenti, possono
dimostrare la proprietà del bene esclusivamente
con atti pubblici o scritture private di data
certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se
prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la
violazione che ha dato origine all'iscrizione a
ruolo, se non è prevista la presentazione della
dichiarazione o se la dichiarazione non è
comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il
presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi
non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere
a) e b).
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. Per la versione pre vigente vedi
l'Allegato redazionale in calce al presente
provvedimento.
2 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
g), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. |
|
^ |
Art. 59 - (Risarcimento
dei danni) |
1.
Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può
proporre azione contro il concessionario dopo il
compimento dell'esecuzione stessa ai fini del
risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle
spese del giudizio anche con la cauzione
prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 60 - (Sospensione
dell'esecuzione) |
1.
Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il
processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi
motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
irreparabile danno.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4,
lett. b-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1997, n. 30 e, successivamente,
sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999. |
|
^ |
Art. 61 - (Estinzione
del procedimento per pagamento del debito) |
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1,
il procedimento di espropriazione si estingue se
il debitore o un terzo, in qualunque momento
anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della
riscossione la somma portata dal ruolo, i
relativi accessori e le spese, ovvero gli
esibisce la quietanza rilasciata dal
concessionario.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
Sezione II
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione mobiliare |
|
^ |
Art. 62 - (Disposizioni
particolari sui beni pignorabili) |
1.
I beni mobili indicati nel numero 4 del primo
comma dell'articolo 514 del codice di procedura
civile possono essere pignorati nei casi in cui
sono soggetti al privilegio previsto
dall'articolo 2759 del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al
privilegio stabilito dall'articolo 2771 del
codice civile possono essere pignorati nelle
forme dell'espropriazione presso il debitore
ancorché i fondi stessi siano affittati.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 63 - (Astensione
dal pignoramento) |
1.
L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal
pignoramento o desistere dal procedimento quando
è dimostrato che i beni appartengano a persona
diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai
coobbligati o dai soggetti indicati
dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo
avente data anteriore all'anno cui si riferisce
l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione
può essere offerta soltanto mediante esibizione
di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero di sentenza passata in
giudicato pronunciata su domanda proposta prima
di detto anno.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 4, D.P.R. 27
settembre 1979, n. 506 e, successivamente,
sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999. |
|
^ |
Art. 64 - (Custodia dei
beni pignorati) |
1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo
comma, del codice di procedura civile e
dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili
pignorati è affidata allo stesso debitore o a un
terzo. Il concessionario non può essere nominato
custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre
la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento
della custodia, i beni pignorati sono presi in
consegna dal comune.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 65 - (Notifica del
verbale di pignoramento) |
1.
Il verbale di pignoramento è notificato al
debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste
il debitore o un suo rappresentante, è eseguita
mediante consegna allo stesso di una copia del
verbale.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4, nn.
1) e 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1997, n. 30 e, successivamente,
sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999. |
|
^ |
Art. 66 - (Avviso di
vendita dei beni pignorati) |
1.
Per procedere alla vendita dei beni pignorati il
concessionario affigge alla casa comunale, per
cinque giorni consecutivi anteriori alla data
fissata per il primo incanto, un avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che
siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il
secondo incanto non può aver luogo nello stesso
giorno stabilito per il primo e deve essere
fissato non oltre il decimo giorno dalla data
del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario,
il giudice può ordinare che degli incanti, ferma
la data fissata per gli stessi, sia data notizia
al pubblico a mezzo di giornali o con altre
idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese
sono anticipate dalla parte richiedente.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 67 - (Incanto
anticipato) |
1.
Se vi è pericolo di deterioramento dei beni
pignorati o quando la conservazione degli stessi
risulta eccessivamente onerosa, il giudice
dell'esecuzione può autorizzare il
concessionario a procedere all'incanto in deroga
ai termini previsti dall'articolo 66.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 68 - (Prezzo base
del primo incanto) |
1.
Se il valore dei beni pignorati non risulta da
listino di borsa o di mercato, il prezzo base
del primo incanto è determinato dal valore ad
essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo
richiede, e in ogni caso per gli oggetti
preziosi, il prezzo base è stabilito da uno
stimatore designato dal giudice dell'esecuzione.
Nello stesso modo si provvede, sentito il
concessionario, se vi è richiesta del debitore e
la nomina dello stimatore risulti opportuna in
rapporto alle particolari caratteristiche dei
beni pignorati.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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^ |
Art. 69 - (Secondo
incanto) |
1.
Nel secondo incanto, salvo quanto previsto
dall'articolo 539 del codice di procedura
civile, i beni sono venduti al miglior offerente
ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo
base del primo incanto.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 70 - (Beni
invenduti) |
1.
Se i beni restano invenduti anche al secondo
incanto, il concessionario entro tre mesi
procede alla vendita a trattativa privata per un
prezzo non inferiore alla metà del prezzo base
del secondo incanto o ad un terzo incanto ad
offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo
l'applicazione delle disposizioni del comma 1
sono messi a disposizione del debitore, che, ove
ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a
ritirarli entro il termine di quindici giorni
dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o
donati, senza liberazione del debitore, ad enti
di beneficenza ed assistenza, secondo le
determinazioni del concessionario, che ne redige
verbale.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 71 - (Intervento
degli istituti vendite giudiziarie) |
1.
Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni
mobili, anche registrati, sottoposti a
pignoramento, il concessionario può avvalersi
degli istituti previsti dall'articolo 159 delle
disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sono stabilite le modalità di intervento dei
predetti istituti nella procedura esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
Sezione III
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione presso terzi |
|
^ |
Art. 72 - (Pignoramento
di fitti o pigioni) |
1.
L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute
da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai
coobbligati contiene, in luogo della citazione
di cui al numero 4) dell' articolo 543 del
codice di procedura civile, l'ordine
all'affittuario o all'inquilino di pagare
direttamente al concessionario i fitti e le
pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di
quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le
pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino
a concorrenza del credito per cui il
concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento si procede, previa citazione del terzo
intimato e del debitore, secondo le norme del
codice di procedura civile.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 24, comma 5, L.
27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente,
dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
|
|
^ |
Art. 73 - (Pignoramento
di cose del debitore in possesso di terzi)
|
1.
Se il terzo, presso il quale il concessionario
ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si è
dichiarato possessore di beni appartenenti al
debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il
giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei
beni stessi al concessionario, che procede alla
vendita secondo le norme del presente titolo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 74 - (Vendita e
assegnazione dei crediti pignorati) |
1.
Il concessionario, per la vendita dei crediti
pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui
assegnati, si avvale della procedura prevista
nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di
un credito verso lo Stato, pagabile a rate per
un periodo che supera di quattro anni la
scadenza del contratto di concessione, può
cedere il credito all'erario e ha diritto al
discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale
del cancelliere.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
|
^ |
Art. 75 - (Pignoramenti
presso pubbliche amministrazioni) |
1.
Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni ed ogni altro
ente sottoposto al controllo della Corte dei
conti ha avuto, in tutto o in parte, esito
negativo, gli enti indicati non possono
effettuare pagamenti in favore dell'esecutato
per un periodo di cinque anni dalla data della
dichiarazione prevista dall'articolo 547 del
codice di procedura civile, se egli non prova,
con attestazione rilasciata dal concessionario,
l'avvenuto pagamento del credito per il quale si
è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai
pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati
impignorabili per legge.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione immobiliare |
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Art. 76 -
(Espropriazione immobiliare) |
1.
Il concessionario può procedere
all'espropriazione immobiliare se le somme
iscritte a ruolo nei confronti del debitore
superano complessivamente tre milioni di lire.
Tale limite può essere aggiornato con decreto
del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede
all'espropriazione immobiliare se il valore del
bene, determinato a norma dell'articolo 79 e
diminuito delle passività ipotecarie aventi
priorità sul credito per il quale si procede, è
inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 77 - (Iscrizione
di ipoteca) |
1.
Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce
titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del
debitore e dei coobbligati per un importo pari
al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo
non superano il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione
determinato a norma dell'articolo 79, il
concessionario, prima di procedere
all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi
sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia
stato estinto, il concessionario procede
all'espropriazione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 78 - (Avviso di
vendita) |
1.
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante
la trascrizione, a norma dell'articolo 555,
secondo comma, del codice di procedura civile,
di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del
quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le
indicazioni catastali e la precisazione dei
confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica
del terreno risultante dal certificato di cui
all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.
47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del
secondo e del terzo incanto, con intervallo
minimo di venti giorni;
e) l'ammontare delle somme complessivamente
iscritte a ruolo, distinte per imposta, per
periodo d'imposta, per interessi di mora e per
spese di esecuzione già maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare
alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli
oneri tributari concernenti il trasferimento
sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine
entro il quale deve essere prestata dagli
offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui
all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito i
beni assoggettati all'espropriazione e i frutti
di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione
l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei
confronti del quale si procede. In mancanza
della notificazione non può procedersi alla
vendita.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5, comma 4,
lett. d), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1997, n. 30 e, successivamente,
sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio
1999. |
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Art. 79 - (Prezzo base
e cauzione) |
1.
Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo
stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base
secondo le disposizioni del comma 1, il
concessionario richiede l'attribuzione della
rendita catastale del bene stesso al competente
ufficio del territorio, che provvede entro
centoventi giorni; se si tratta di terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito
con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del
codice di procedura civile è prestata al
concessionario ed è fissata, per ogni incanto,
nella misura del dieci per cento del prezzo
base.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920, dall'art. 76, comma 1,
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e,
successivamente, sostituito dall'art. 16, comma
1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere
dal 1° luglio 1999. |
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Art. 80 -
(Pubblicazione e notificazione dell'avviso di
vendita) |
1.
Almeno venti giorni prima di quello fissato per
il primo incanto l'avviso di vendita è inserito
nel foglio degli annunci legali della provincia
ed è affisso, a cura dell'ufficiale della
riscossione, alla porta esterna della
cancelleria del giudice dell'esecuzione e
all'albo del comune o dei comuni nel cui
territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del
quale si procede o del concessionario, il
giudice può disporre che degli incanti, ferma la
data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee
forme di pubblicità commerciale. Le spese sono
anticipate dalla parte richiedente.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 81 - (Secondo e
terzo incanto) |
1.
Se la vendita non ha luogo al primo incanto per
mancanza di offerte valide, si procede al
secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso
di vendita e con un prezzo base inferiore di un
terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al
secondo incanto, il concessionario procede ad un
terzo incanto, con un prezzo base inferiore di
un terzo a quello del precedente incanto.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 82 - (Versamento
del prezzo) |
1.
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel
termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il
giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della
cauzione a titolo di multa; il concessionario
procede a nuovo incanto per un prezzo base pari
a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che
se ne ricava, unito alla cauzione confiscata,
risulta inferiore a quello della precedente
aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è
tenuto al pagamento della differenza.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 83 -
(Progetto di distribuzione) |
1.
Se vi è intervento di altri creditori, il
concessionario deposita nella cancelleria del
giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci
giorni dal versamento del prezzo, unitamente
agli atti del procedimento, un progetto di
distribuzione delle somme ricavate.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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Art. 84 -
(Distribuzione della somma ricavata) |
1.
Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono
creditori intervenuti, provvede a norma
dell'articolo 510, primo comma, del codice di
procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il
giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali
variazioni al progetto di distribuzione
presentato dal concessionario, provvede a norma
dell'articolo 596 del codice di procedura
civile.
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 9-bis, comma 20,
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140
e, successivamente, sostituito dall'art. 16,
comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a
decorrere dal 1° luglio 1999. |
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Art. 85 - (Assegnazione
dell'immobile allo Stato) |
1.
Se il terzo incanto ha esito negativo, il
concessionario, nei dieci giorni successivi,
chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione
dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra
il prezzo base del terzo incanto e la somma per
la quale si procede, depositando nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti
del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone
l'assegnazione, secondo la procedura prevista
dall'articolo 590 del codice di procedura
civile. Il termine per il versamento
dell'eventuale conguaglio non può essere
inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento dell'eventuale
conguaglio nel termine, il processo esecutivo si
estingue se il concessionario, nei trenta giorni
successivi alla scadenza di tale termine, non
dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha
formato il ruolo, di voler procedere a un
ulteriore incanto per un prezzo base inferiore
di un terzo rispetto a quello dell'ultimo
incanto. Il processo esecutivo si estingue
comunque se anche tale incanto ha esito
negativo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999.
2 A norma dell'art. 30, comma 1, medesimo D.Lgs.
n. 46/1999, la disposizione prevista dal
presente articolo si applica solo se si procede
per entrate tributarie dello Stato. |
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Capo III
Disposizioni particolari in materia di
espropriazione di beni mobili registrati |
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Art. 86 - (Fermo di
beni mobili registrati) |
1.
Qualora non sia possibile, per mancato
reperimento del bene, eseguire il pignoramento
di beni mobili del debitore o dei coobbligati
iscritti in pubblici registri, la direzione
regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del
provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari a cura del concessionario, che ne dà
altresì comunicazione al soggetto nei confronti
del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o
aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i
termini e le procedure per l'attuazione di
quanto previsto nel presente articolo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal
1° luglio 1999. |
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